La pensione o l’Assegno sociale possono essere pignorati dall’INPS, secondo precise regole. Ecco quanto può essere sottratto.
Nel caso in cui i pensionati abbiamo contratto dei debiti possono essere sottoposti al pignoramento della pensione o dell’Assegno sociale. Ci sono, tuttavia, delle condizioni affinché questo avvenga, a tutela dei debitori che, purtroppo, già percepiscono prestazioni di importo minimo e che, dunque, sono particolarmente fragili.

Ma attenzione, perché nonostante la legge imponga precisi limiti al pignoramento (per preservare il cd. minimo vitale e assicurare un importo necessario per vivere), in alcune circostanze l’INPS potrebbe prelevare quasi l’intero ammontare degli assegni. Quando si verifica tale circostanza e come fare per evitarla?
Pignoramento di pensione e Assegno sociale: in questi casi l’INPS può trattenere somme superiori
Il pignoramento nei confronti dei pensionati indebitati può essere effettuato dal creditore tramite l’INPS, chiedendo all’Ente di sottrarre una parte della prestazione previdenziale percepita al fine di soddisfare le pretese creditorie. Tale meccanismo prende il nome di pignoramento presso terzi.

La legge prevede che le pensioni di ammontare fino a tre volte l’Assegno sociale (ossia 1.616,04 euro) sono impignorabili. La quota che eccede tale tetto, invece, può essere pignorata nella misura massima di un quinto, ossia del 20%. In pratica, vanno rispettate precise condizioni al fine di salvaguardare i contribuenti. Di conseguenza, chi percepisce una pensione bassa potrebbe stare tranquillo anche in caso di debiti. Non sempre, però, questo avviene perché ci sono delle eccezioni.
Se, infatti, i pensionati hanno contratto debiti direttamente con l’INPS rischiano di perdere tutto, fino al recupero totale delle somme dovute. Per l’Istituto di Previdenza, infatti, non si applicano le soglie del pignoramento presso terzi, ma si seguono le prescrizioni dell’art. 545 del codice di procedura civile. Quest’ultimo si rifà al concetto di “minimo vitale“, ossia alla parte di pensione che non può essere sottratta al fine di garantire la sopravvivenza del debitore. Al momento, tale quota è pari a mille euro; soltanto la parte eccedente tale cifra può essere oggetto di pignoramento e per non più di un quinto.
Ma ci sono dei casi accertati in cui l’INPS ha disposto il pignoramento per un ammontare maggiore, determinando la mancata percezione dei pagamenti dovuti per saldare un debito diretto con l’Istituto di Previdenza. Se, infatti, il creditore è l’INPS, la trattenuta sull’assegno può essere più estesa, entro un limite minimo di 603,40 euro al mese, ossia il trattamento minimo relativo al 2025.