I Buoni Fruttiferi Postali hanno una scadenza precisa e dopo dieci anni si prescrivono, questo significa che si perde tutto (capitale e interessi). Analizziamo in quest’articolo il caso di un risparmiatore, comune a molti.
Un risparmiatore ha chiesto il rimborso di quattro buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni ’90, sostenendo che i titoli avevano una scadenza di 30 anni e che all’epoca non era stato informato sulle scadenze in modo corretto.

Poste si è rifiutata di rimborsare i titoli perché la scadenza era diversa rispetto a quella che asseriva il risparmiatore. Non contento, il risparmiatore si è rivolto all’Arbitro Finanziario Bancario presentando ricorso in cui chiedeva il rimborso dei quattro titolo con relativi interessi.
Buoni Fruttiferi Postali: 4 titoli bruciati, il caso inaspettato
Il risparmiatore aveva acquistato quattro buoni fruttiferi postali tra il 1994 e il 1995, ogni buona aveva un valore di un milione di lire. Alla scadenza presunta di 30 anni, precisamente ad ottobre del 2024 il risparmiatore si è rivolto a Poste Italiane per chiedere il rimborso dei tre titoli, ma ha scoperto che la scadenza non era 30 anni ma 20 anni. Pertanto, i titoli erano prescritti e non più rimborsabili.

Il risparmiatore presenta ricorso all’ABF asserendo che all’epoca gli era stata comunicata la scadenza di 30 anni e non di 20 anni, inoltre, alla sottoscrizione non aveva ricevuto il foglio informativo.
La banca a sua difesa, ha risposto che i buoni in questione appartenevano alla serie AD, prevista dal decreto ministeriale del 1987. Questa serie garantiva il raddoppio e la triplicazione del capitale rispettivamente dopo 7 e 11 anni, ma dopo l’undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano dopo altri 10 anni. Quindi, i buoni sottoscritti nel 1994 e 1995, sono scaduti tra il 2005 e il 2006 e si sono prescritti definitivamente nel 2015 e 2016.
L’ABF, ha precisato che la scadenza è stampata “a termine” sui buoni. Inoltre, il Collegio ha anche valutato la richiesta di risarcimento per la mancata consegna del foglio informativo. Ma ha ritenuto questa domanda inammissibile, poiché la mancata consegna del documento, era avvenuto oltre vent’anni prima, nel momento stesso dell’acquisto dei buoni. Tale decisione non rientra nella competenza temporale dell’ABF giudicare comportamenti così lontani nel tempo.
L’Arbitro ha respinto la richiesta di rimborso, riconoscendo la legittimità dell’eccezione di prescrizione, e ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento. (Decisione N. 3053 del 21 marzo 2025)
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