Libretto di risparmio cointestato e successione ereditaria, un caso comune apparentemente semplice che si è trasformato in un lungo contenzioso tra gli eredi e un istituto di credito.
La vicenda riguarda un libretto di risparmio cointestato, ma purtroppo l’8 aprile 2023 muore GM, titolare di un libretto di risparmio cointestato con CR, anch’egli venuto a mancare due mesi prima. Sul conto risultava un saldo di 25.364,67 euro.
Gli eredi, si sono rivolti all’intermediario bancario, per ricevere la quota spettante, il quale ha posto una condizione: per procedere alla liquidazione, era necessaria l’autorizzazione del Tribunale oppure la presenza simultanea di tutti gli eredi.
Da qui nasce il contenzioso tra eredi e istituto di credito, in quanto i coeredi risultavano impegnati lavorativamente e dislocati in luoghi diversi, pertanto non potevano essere presenti.
Vista la decisione dell’intermediario bancario, la ricorrente decide di inviare una formale diffida all’intermediario il 14 febbraio 2024, ottenendo però solo una risposta di diniego. Nel frattempo, una degli eredi ha ottenuto con successo, la propria quota agendo in autonomia attraverso un precedente ricorso presso l’ABF. Da qui, l’insistenza della ricorrente: la pretesa della firma congiunta è illegittima, e ogni erede ha diritto alla propria parte.
L’istituto bancario ha ribadito la necessità di una quietanza congiunta da parte di tutti gli eredi per liquidare le somme, in quanto in assenza di un erede, l’unica alternativa sarebbe stata un provvedimento giudiziario. Inoltre, ha affermato che non risultava presentata una pratica di successione completa, ma solo una “dichiarazione di credito”. Anche se la documentazione prodotta dalla ricorrente attesta che è stata regolarmente presentata una dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate il 10 agosto 2023, con l’indicazione delle quote spettanti ai sette coeredi.
Inoltre, il Collegio ha ricordato che già un altro coerede aveva ottenuto la propria quota mediante un precedente ricorso deciso positivamente dall’ABF, per un importo pari a 13.246,17 euro, e che l’intermediario aveva già ottemperato a tale decisione. Ne consegue che la somma residua ancora da liquidare ammontava a 10.005,01 euro. Infine, l’ABF, e la stessa Corte di Cassazione, afferma che ogni coerede ha diritto ad agire autonomamente per ottenere la propria quota ereditaria, senza dover attendere o dipendere dalla firma di tutti gli altri.
Infatti, come affermato nella decisione n. 27252/18 dell’ABF, il pagamento effettuato dall’intermediario a favore di un singolo coerede ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri. Questo significa che la banca non può opporsi alla richiesta di un erede legittimo invocando l’assenza degli altri. il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso, condannando l’intermediario a restituire alla ricorrente la somma di 10.005,01 euro, oltre agli interessi maturati dalla data del reclamo.
La decisione dell’ABF (n. 3192 del 26 marzo 2025) rappresenta un importante chiarimento importante per tutti coloro che si trovano a gestire una successione bancaria.
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