L’ABF si è espresso con una decisione importante a favore verso un contribuente truffato al Bancomat, chiamata anche “truffa del Bancomat” e la responsabilità della banca.
Il caso riguarda un contribuente che aveva pubblicato un annuncio online per vendere un oggetto. Dopo la pubblicazione dell’annuncio è stato contattato da un presunto acquirente, il quale attraverso varie rassicurazione e pressione per effettuare il prima possibile l’acquisto, fu indotto a recarsi a uno sportello bancomat per “completare il pagamento”.
Il contribuente seguito telefonicamente dal truffatore che gli forniva tutte le indicazione e una serie di codici che corrispondevano ricariche verso carte prepagate. Sono bastati pochi minuti, e dal suo conto furono effettuate 15 operazioni per un totale di 2.373 euro.
Il contribuente quando si è reso conto che era un inganno, ha cercato di ottenere dalla sua banca il rimborso, ma l’Istituto bancario ha negato ogni responsabilità, in quanto le operazioni sono state effettuate direttamente dal titolare del conto con l’inserimento del proprio PIN. Inoltre, non si sono rivelate anomalie In pochi minuti, dal suo conto furono effettuate ben quindici operazioni per un totale di 2.373 euro. La banca, ha inoltre specificato che, non era applicabile la protezione prevista dal Decreto Legislativo 11/2010 sulle operazioni fraudolente.
Il Collegio di Bologna esaminato il caso, evidenzia che le operazioni effettuati presentano segnali di anomalia. Nello specifico, la normativa antitruffa impone agli istituti di credito di intervenire in caso di “sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore sulla stessa carta”. Nel caso specifico sono state effettuate 15 operazione di ricarica. Ed è per questo motivo che il Collegio ritiene che la banca avrebbe dovuto bloccare le operazioni successive alla sesta.
Con la decisione n. 2823 del 14 marzo 2025, il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso e ha condannato la banca alla restituzione di 1.114 euro. Tale importo che la banca dovrà restituire al contribuente truffato, corrispondente alle ricariche effettuate dopo la sesta operazione. All’intermediario è stato inoltre imposto il pagamento delle spese procedurali a favore della Banca d’Italia e il rimborso del contributo versato dal cliente al momento del ricorso.
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