L’assegno di invalidità è una prestazione riconosciuta agli invalidi che si trovano in una determinata situazione fisica ed economica.
Questa prestazione escludeva l’integrazione al minimo per coloro che si trovano nel sistema contributivo, ma una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 94 del 2025), depositata il 3 luglio, ha ribaltato questo meccanismo.

La sentenza ha stabilito che anche chi riceve un assegno ordinario di invalidità calcolato con il solo sistema contributivo ha diritto all’integrazione al minimo.
Assegno di invalidità non inferiore a 603,40 euro anche per gli esclusi
La sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale ha segnato una svolta che tutela circa un milione di lavoratori, colpiti da gravi limitazioni alla capacità lavorativa, e che estende a tutti la soglia minima di sostegno economico.

L’effetto di tale sentenza è immediato e partirà subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad oggi i lavoratori rientranti nel sistema retributivo o misto potevano, in caso di assegno di invalidità, ottenere l’integrazione al minimo (603,40 € al mese). Mentre, chi si trovava nel regime contributivo era escluso, a causa della legge Dini del 1995. La Corte, ha dato una svolta a tale decisione, dichiarando l’incostituzionale l’art. 1, comma 16, della legge 335/1995 che provocava tale disparità di trattamento.
Nella sentenza si legge l’esclusione dell’integrazione al minimo per il regime contributivo è ingiustificata, in quanto l’invalidità grava allo stesso modo, indipendentemente dal metodo di calcolo. Negare l’integrazione significa violare i principi di uguaglianza (art. 3) e dignità (art. 38, comma 2) sulla base della Costituzione.
L’assegno d’invalidità è una prestazione assistenziale oltre che previdenziale, ha l’obiettivo di sostenere lavoratori in condizioni drammatiche, anche quando sono ancora nel pieno della vita lavorativa. Pertanto, l’integrazione al minimo è una misura essenziale di equità e protezione sociale.
La sentenza è rivolta a tutti coloro che:
- ricevano un assegno ordinario di invalidità basato solo sui contributi versati dopo il 31 dicembre 1995;
- soddisfino i requisiti contributivi e reddituali previsti (almeno 5 anni di contributi, con riduzione permanente della capacità lavorativa al di sotto di un terzo).
L’integrazione sarà applicata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma senza arretrati per non gravare sulle casse dello Stato.
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