Buoni Postali di 3.500 euro: Poste Italiane si era rifiutata di pagarli perchè prescritti, ma ho ottenuto tutti i soldi con interessi

Esaminiamo in quest’articolo un caso comune a molti risparmiatori, si tratta di buoni postali del valore di 3.500 euro più interessi. Il risparmiatore voleva il rimborso ma Poste Italiane si rifiutava di pagarli perché prescritti.

Un risparmiatore si è rivolto al Giudice di Pace, perché Poste Italiane non voleva rimborsare 3.500 euro di Buoni Fruttiferi Postali (quota capitale). In effetti, i buoni postali erano prescritti, ma il Giudice ha riconosciuto il rimborso totale, in più ha condanno Poste Italiane al pagamento delle spese.

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Buoni Postali di 3.500 euro: Poste Italiane si era rifiutata di pagarli perché prescritti, ma ho ottenuto tutti i soldi con interessi (Informazioneoggi.it)

Analizziamo nel dettaglio il caso secondo la recente sentenza del Giudice di Pace di Sora del 2 luglio 2025 n. 101.

Buoni Postali di 3.500 euro: Poste Italiane obbligata al pagamento comprensivo di spese

Il caso è stato discusso dal Giudice di Pace di Sora, che ha riconosciuto il diritto al pagamento da parte di Poste Italiane di alcuni buoni postali del valore di 3.500 euro, anche se prescritti.

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Buoni Postali di 3.500 euro: Poste Italiane obbligata al pagamento comprensivo di spese (Informazioneoggi.it)

Con sentenza n. 101 del 2 luglio 2025, il Giudice di Pace di Sora ha accolto la domanda risarcitoria presentata dai risparmiatori di Buoni Postali Fruttiferi, che avevano investito una somma complessiva di 3.500 euro tra febbraio e novembre 2002. I risparmiatori si erano rivolti all’ufficio postale per ottenere il rimborso, scoprendo però che i titoli risultavano prescritti. Al momento della sottoscrizione, l’addetto di Poste Italiane non li aveva informati dell’esistenza di un termine di prescrizione o della sua decorrenza.

I risparmiatori, visto l’impossibilità di un accordo con Poste per ottenere il rimborso dei titoli, hanno deciso di fare ricorso sostenendo che Poste Italiane non aveva fornito loro né verbalmente né per iscritto indicazioni chiare sui termini di validità dei buoni, né aveva consegnato il Foglio Informativo Analitico (FIA).

Il Giudice ha precisato che il FIA è un documento indispensabile per comprendere condizioni economiche, durata e scadenze dell’investimento. In effetti, i  buoni, erano privi di qualsiasi annotazione utile per determinare la prescrizione, e le informazioni fondamentali non risultavano nemmeno ricavabili dal contenuto dei titoli stessi.

Per questo motivo i risparmiatori hanno richiesto la condanna di Poste Italiane alla restituzione del capitale investito e degli interessi maturati, oppure, in subordine, il risarcimento per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi di trasparenza, calcolato in misura pari al capitale maggiorato del 60% a titolo di interessi non percepiti.

La difesa di Poste Italiane e la decisione del Giudice

Poste Italiane ha contestato la fondatezza delle richieste risarcitorie, ma il Giudice ha ritenuto che le osservazioni dei ricorrenti erano pienamente fondate. Nella sentenza, infatti, è evidenziato come i Buoni Postali Fruttiferi rientrino nei cosiddetti contratti asimmetrici, in cui il legislatore impone al contraente forte (in questo caso Poste Italiane) precisi obblighi di informazione nei confronti della parte più debole, ossia il risparmiatore.

Il Giudice ha inoltre sottolineato che è obbligatorio consegnare il FIA al momento della sottoscrizione, specificando che non può considerarsi sufficiente il semplice accesso a informazioni disponibili su internet o all’interno dell’ufficio postale. La legge prevede espressamente la consegna fisica del documento informativo, e il mancato rilascio rappresenta una violazione grave dei doveri di trasparenza.

Per questo motivo il Giudice, ha riconosciuto una responsabilità da parte di Poste Italiane per aver violato le regole di correttezza e trasparenza. Quindi, condanna Poste Italiane alla restituzione del capitale investito, con interessi legali, rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese processuali e di mediazione.

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