Quando si lavora nel comparto scuola e si accede all’APE sociale come caregiver, il percorso non è sempre facile e lineare. Tra vincoli anagrafici, date di decorrenza fissate per legge e incertezze legate alla propria situazione personale e familiare, è indispensabile conoscere con precisione ogni passaggio.
Ma cosa accade se, tra la data di dimissioni da docente e quella di effettiva decorrenza dell’APE, viene meno il requisito della convivenza con l’assistito? Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la normativa vigente.
L’INPS ha già riconosciuto il diritto all’APE sociale come caregiver, con decorrenza dell’assegno fissata al 1° ottobre 2025, in quanto il requisito anagrafico dei 63 anni e 5 mesi verrà raggiunto il 30 settembre dello stesso anno. Per un docente della scuola secondaria di secondo grado, la normativa scolastica prevede che le dimissioni possano essere rassegnate solo a partire dal 1° settembre, impedendo quindi di far coincidere la fine del lavoro con l’inizio dell’indennità.
La circolare del Ministero dell’Istruzione (DM 25 settembre 2024, n. 188) stabilisce infatti che, per l’accesso all’APE sociale, non si applica l’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, che normalmente permette di far coincidere la cessazione dal servizio con la decorrenza di alcuni trattamenti pensionistici. Di conseguenza, tra il 1° settembre e il 1° ottobre 2025, il docente si troverebbe formalmente senza stipendio né indennità. Ma cosa succede se in questo mese dovesse sopraggiungere il decesso dell’assistito, verrebbe meno il diritto all’APE sociale?
Secondo quanto chiarito nelle FAQ dell’INPS e ribadito nel messaggio n. 1481 del 2018, il requisito della convivenza con l’assistito deve sussistere alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale. Se il decesso dell’assistito avviene prima del 1° ottobre – quindi prima dell’attivazione dell’assegno – il diritto all’indennità decade. Solo se la perdita avviene dopo la decorrenza dell’APE, il beneficio prosegue.
In questo scenario, però, esiste una possibilità di tutela. La nota MIUR n. 20038 del 19 aprile 2018 chiarisce che, nel caso in cui un docente abbia già ottenuto il riconoscimento dell’APE ma perda il diritto prima della decorrenza per cause sopravvenute (come la morte dell’assistito), è possibile chiedere all’Ufficio scolastico il reintegro nei ruoli, ritirando le dimissioni precedentemente presentate.
Infine, per quanto riguarda le modalità di dimissioni dal servizio scolastico, ad oggi non è ancora attiva su Istanze Online una funzione specifica per l’APE sociale. Tuttavia, la procedura di cessazione segue le indicazioni annuali contenute nella circolare ministeriale dedicata alle domande di pensionamento. Sarà dunque necessario monitorare la pubblicazione della circolare attuativa e, in assenza di una funzione dedicata, procedere con l’invio della domanda attraverso i canali ufficiali indicati (solitamente tramite il portale Istanze Online o in alternativa via PEC, previa autorizzazione dell’USR competente).
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