Nel sistema fiscale italiano, la corretta indicazione dei contributi previdenziali e assistenziali nel modello 730 e nella Certificazione Unica è fondamentale per beneficiare appieno delle agevolazioni previste dalla legge.
Un Lettore chi ha chiesto qual è la differenza tra i tra contributi dedotti e non dedotti alla previdenza complementare, e dove sono inseriti in modo corretto nella Certificazione Unica (CU).
In riferimento alla Certificazione Unica 2025, che fotografa i redditi percepiti nel 2024, l’Agenzia delle Entrate è molto chiara. I contributi destinati alla forma pensionistica complementare devono essere riportati separatamente in base al loro trattamento fiscale e non in base al soggetto che li ha versati. Questo significa che non importa se la quota è stata versata dal datore di lavoro o trattenuta direttamente al dipendente, ma conta se il contributo è stato dedotto o meno dal reddito.
La quota dedotta dal reddito (quella fiscalmente riconosciuta come sconto sul reddito complessivo), è indicata al punto 412 della CU. Al contrario, la quota non dedotta (per esempio perché eccedente i limiti previsti dalla normativa o perché già esclusa dalla tassazione) è inserita nel punto 413. Questa distinzione consente al contribuente e all’amministrazione fiscale di ricostruire correttamente il trattamento applicato e prevenire errori in fase di dichiarazione.
Nel dettaglio, il punto 412 della CU accoglie i contributi già dedotti nei redditi indicati nei punti da 1 a 5 della stessa CU, con un limite massimo annuo di 5.164,57 euro, mentre al punto 413 confluiscono i contributi eccedenti tale limite o quelli che, per qualsiasi ragione, non hanno goduto di alcun beneficio fiscale.
Questa classificazione ha un impatto diretto anche sul modello 730/2025, dove i contributi previdenziali, sia obbligatori che volontari, possono essere dedotti in diverse sezioni, a seconda della tipologia e del soggetto beneficiario. Tra i contributi deducibili rientrano quelli obbligatori versati alla propria cassa previdenziale, quelli per il riscatto della laurea, per il servizio di leva, per la ricongiunzione dei periodi contributivi o ancora i contributi versati volontariamente a fondi pensione o casse integrative, nei limiti previsti.
Nel quadro E del modello 730, le deduzioni vengono riportate con codici specifici. I contributi pensionistici complementari trovano spazio nei righi da E27 a E30, mentre il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione va segnalato nel rigo E56. Anche in questo caso, l’indicazione corretta si basa sul trattamento fiscale e non sul soggetto che effettua il versamento. Ad esempio, sia il contributo del datore di lavoro che quello del lavoratore possono essere dedotti nel limite di 5.164,57 euro e devono risultare nei righi corretti del 730, facendo sempre riferimento ai punti 412 e 413 della CU.
È fondamentale che nella CU le quote dedotte e non dedotte siano sempre riportate separatamente, rispettivamente ai punti 412 e 413, indipendentemente dal fatto che siano state versate dal lavoratore o dal datore di lavoro. Solo così sarà possibile compilare correttamente il modello 730/2025 e ottenere tutte le deduzioni spettanti, evitando errori che potrebbero compromettere il beneficio fiscale.
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