Le cure termali erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con pagamento del ticket variabile in base all’eventuale esenzione, sono accessibili tramite prescrizione del medico di base o dello specialista.
Un Lettore ci chiede: “Sono un dipendente del settore pubblico e ho un’invalidità riconosciuta al 67%, intendo sottopormi alle cure termali, come posso fruire del congedo per cure termali senza dover ricorrere alle ferie?”

Le cure termali erogate sono riconosciute per la loro efficacia in ambito preventivo, terapeutico e riabilitativo, possono essere prescritte solo per determinate patologie indicate all’interno del DPCM 12 gennaio 2017, articolo 20, che rimanda all’allegato 9 per l’elenco dettagliato. La prescrizione deve specificare chiaramente che la patologia trattata rientra tra quelle riconosciute dal Decreto del Ministero della Sanità del 15 dicembre 1994.
Cure termali e invalidità al 67%
Il riferimento normativo per il congedo per cure termali è l’articolo 13 del Decreto-legge 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge 638/1983. La normativa riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la possibilità di fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari, purché vi sia una prescrizione motivata da parte di uno specialista della struttura sanitaria pubblica o, per i casi avviati da INPS o INAIL, dai medici degli stessi enti.

Nel settore del pubblico impiego, la normativa ha subito una modifica, l’articolo 3, comma 42, della Legge 537/1993, come modificato dall’articolo 22, comma 25, della Legge 724/1994, ha abrogato la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di accedere al congedo straordinario o all’aspettativa per cure termali, climatiche, elioterapiche o psammoterapiche, fatta eccezione per alcune categorie particolari come mutilati e invalidi di guerra o per servizio.
Nonostante questa abrogazione, permane la possibilità per i dipendenti pubblici di usufruire delle cure termali in regime di assenza per malattia, ma solo a determinate condizioni. La malattia in questione deve essere attuale e rientrare tra quelle previste dall’allegato 9 del DPCM 12 gennaio 2017. In questi casi, lo specialista della ASL deve certificare che il trattamento termale rappresenta un intervento terapeutico imprescindibile. La documentazione deve essere chiara e motivata, poiché la fruizione dell’assenza avviene nel rispetto delle norme previste per la malattia nel pubblico impiego, comprese eventuali decurtazioni economiche.
Il periodo dedicato alle cure termali è conteggiato nel periodo di comporto, a meno che la malattia derivi da infortunio o da causa di servizio. L’amministrazione può attivare controlli sull’effettiva sussistenza della patologia, anche tramite visita fiscale, benché non sia obbligatorio rispettare le fasce orarie di reperibilità previste in caso di malattia ordinaria.
Infine, gli stabilimenti termali convenzionati sono tenuti ad applicare rigorosi sistemi di controllo della presenza dei pazienti durante il ciclo di cure, come previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 12 agosto 1992, articolo 3. Al termine del ciclo, rilasciano un attestato ufficiale che certifica l’effettiva esecuzione del trattamento prescritto.
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