Ho trovato un vecchio Buono Postale di 5 milioni di lire, Poste non ha voluto rimborsarlo e ho fatto ricorso

I buoni postali è il metodo di risparmio più amato dagli italiani, eppure spesso sono dimenticati ed è difficile riscuoterli. In quest’articolo esaminiamo un caso comune che riguarda una signora ha cercato di ottenere il rimborso di un vecchio buono fruttifero postale, ormai scaduto. Dopo essersi rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), ha però ricevuto una risposta negativa. Ecco cosa è successo e perché il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La protagonista di questa vicenda è la titolare di un buono fruttifero postale della serie BA, emesso il 13 agosto 1998 per un valore di 5 milioni di lire. Anni dopo, tra il 2016 e il 2018, si è più volte recata all’ufficio postale per chiedere informazioni sulla possibilità di riscuoterlo. Ogni volta le veniva detto che non era ancora scaduto.

Donna preoccupata soldi
Ho trovato un vecchio Buono Postale di 5 milioni di lire, Poste non ha voluto rimborsarlo e ho fatto ricorso (Informazioneoggi.it)

Solo in seguito ha scoperto che il buono era andato in prescrizione, cioè che ormai non era più possibile riscuoterlo. A quel punto ha deciso di fare ricorso, sostenendo che Poste Italiane avrebbe agito con negligenza, fornendole informazioni errate. Ha quindi chiesto almeno il rimborso dell’importo originario.

Buono Postale di 5 milioni di lire: la decisione dell’ABF

Però Poste, ha risposto respingendo tutte le accuse. Secondo la loro posizione, il ricorso era da rigettare per due motivi:

  • perché i fatti si riferiscono a un periodo troppo lontano nel tempo, quindi fuori dai limiti previsti per poter essere valutati dall’Arbitro;
  • perché i buoni fruttiferi postali non rientrano tra i prodotti finanziari che l’Arbitro può giudicare, essendo regolati da norme diverse.

Alla luce di queste obiezioni, l’Arbitro ha analizzato il caso e ha stabilito che, in effetti, non c’erano gli elementi necessari per accettare il ricorso.
Secondo la normativa vigente, non si possono valutare situazioni che riguardano comportamenti avvenuti più di sei anni prima della presentazione del ricorso. Inoltre, la richiesta della signora si basava su episodi riferiti solo oralmente, e non provati con documenti.

Infine, l’Arbitro ha confermato che, per questo tipo di buoni postali, non è possibile intervenire in quanto non si tratta di strumenti finanziari soggetti alla sua competenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e la signora purtroppo non potrà recuperare il valore del suo buono postale. (Decisione N. 3431 del 02 aprile 2025)

È importante verificare sempre per tempo le scadenze e richiedere informazioni scritte, per evitare brutte sorprese.

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