Questa attività che compi ogni giorno sul lavoro andrebbe retribuita ma non lo sai: scopri se il tuo datore di lavoro ti sta pagando meno.

Molti lavoratori pensano che il temo trascorso in auto per muoversi un luogo all’altro non debba essere retribuito. In verità, la Corte di Cassazione ha messo in luce un diritto spesso ignorato che, ora, può essere finalmente riconosciuto e retribuito.
Scopri quando il tempo di viaggio va retribuito
La Corte di Cassazione è stata chiamata a intervenire su un caso molto particolare. Alcuni tecnici richiedevano che venisse loro riconosciuto come orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la sede del primo cliente e, al temine della giornata lavorativa, il rientro in azienda. Fino a quel momento, un accordo aziendale prevedeva che solo gli spostamenti superiori a 30 minuti fossero retribuiti, controllando la durata dei tragitti tramite geolocalizzazione.
Con la sentenza n. 16674/2024, la Corte di Cassazione ha messo fine a ogni dubbio. Il tempo posto in esame va pagato dal datore di lavoro. Ogni minuto in cui il lavoratore è a disposizione dell’azienda — anche se si trova al volante — è lavoro a tutti gli effetti. Il principio si basa sull’articolo 1 del D.lgs. 66/2003, che definisce come orario ogni periodo in cui il dipendente opera sotto il controllo del datore.
Ciò vale anche per attività collaterali come il prelievo di attrezzature, l’arrivo in sede per ricevere istruzioni, o lo spostamento verso i vari luoghi d’intervento. Sono tutti momenti in cui il lavoratore non è libero di svolgere le sue attività quotidiane: quindi, devono essere retribuiti.
La sentenza in esame ha conseguenze dirette su numerose categorie di lavoro, come manutentori, tecnici on site, operatori trasfertisti, addetti all’assistenza, installatori. Il concetto sostenuto dalla sentenza è molto semplice: se ti viene detto dove andare, con cosa e a che ora agli effetti stai lavorando. Inoltre, la legge ha chiarito un altro punto: nessun accordo sindacale può ridurre i diritti stabiliti per legge. Se lo fa, è nullo. Proprio come avviene per il cosiddetto tempo tuta, anche il tempo di viaggio rientra a pieno titolo nell’orario da retribuire. Se non ti viene pagato, è possibile agire legalmente per ott