La normativa prevede molte agevolazioni per i dipendenti con invalidità pari o superiore al 67% tra queste, in base alle patologie, si può ottenere l’esonero della visita fiscale INPS in malattia.
In quest’articolo esaminiamo un caso comune che può essere utile a molti: “Sono dipendente e ho un’invalidità al 75%. Sono in malattia e il medico nel certificato telematico ha indicato la voce che consente l’esonero della visita fiscale “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”. Ma, il medico dell’INPS si è presentato a casa, la visita si è svolta regolarmente e il medico ha confermato la diagnosi. Mi chiedo se questo è normale, cosa sarebbe successo se, in quel momento, non mi avesse trovata a casa?”

Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la normativa INPS e cosa fare nei casi di assenza alla visita fiscale INPS per malattia.
Malattia e visita fiscale INPS: ecco cosa prevede la normativa INPS
Secondo la circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016, ci sono alcune patologie, connesse a uno stato di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, che danno diritto all’esonero dalla reperibilità durante il periodo di malattia. Però, l’esonero non significa che le visite fiscali siano escluse a priori. L’Inps può comunque decidere di inviare un medico per un controllo, anche se il certificato indica lo stato patologico connesso all’invalidità.

Il medico curante, quando invia il certificato in modalità telematica, non deve indicare il cosiddetto “Codice E”. Questo codice è di uso interno dell’Inps e ed è eventualmente assegnato solo dai medici dell’Istituto dopo aver valutato la documentazione ricevuta. Il medico curante deve semplicemente spuntare la voce relativa alla patologia legata all’invalidità.
Nel caso in cui il medico INPS non trova il lavoratore in malattia presso la sua abitazione, non sarebbero scattate automaticamente sanzioni, proprio perché chi rientra nei casi di esonero per invalidità non è obbligato alla reperibilità. Tuttavia, nei casi in cui il paziente non è reperibile presso il proprio domicilio, il medico deve segnalare l’assenza all’INPS. L’Istituto avrebbe potuto inviare convocazione della visita di controllo presso i propri ambulatori.
Si precisa che il datore di lavoro non avrebbe potuto applicare né sanzioni né trattenute stipendiali, perché l’assenza alla visita domiciliare non comporta penalità in presenza di esonero.
In risposta alla nostra Lettrice, anche se il certificato indicava correttamente lo stato patologico legato all’invalidità, l’INPS può comunque decidere di effettuare un controllo medico a domicilio. Non è un errore, né un abuso. Si tratta di una facoltà che l’Istituto mantiene, anche per i lavoratori esonerati dalla reperibilità.
Il consiglio, in questi casi, è di tenere sempre a disposizione tutta la documentazione medica e di informarsi bene presso il proprio medico e l’INPS per chiarire ogni dubbio.
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