Poste si era rifiutata di rimborsarmi 4 Buoni Postali, ho fatto ricorso ed ho vinto: adesso dovrà pagare anche le spese

L’ABF si trova ad affrontare spesso questioni delicate sui Buoni Fruttiferi Postali. In quest’articolo esaminiamo il caso di una cittadina a cui non venivano rimborsati 4 Buoni Postali per una questione di nomi.

L’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione numero 3395 del primo aprile 2025 ha affrontato una questione molto delicata. Il  24 novembre 2024, una cittadina ha presentato un ricorso dopo essersi vista rifiutare il rimborso di 4 Buoni Fruttiferi Postali, sottoscritti oltre vent’anni prima, il 20 aprile 2000.

Donna con soldi e logo della legge
Poste si era rifiutata di rimborsarmi 4 Buoni Postali, ho fatto ricorso ed ho vinto: adesso dovrà pagare anche le spese (Informazioneoggi.it)

La donna si era recata agli uffici di Poste Italiane per ben due volte, il 2 aprile e il 21 agosto 2024, per riscuotere i Buoni Postali comprensivi di interessi. L’operatore allo sportello si è rifiutato di pagare, sostenendo che il nome riportato sui buoni non corrispondeva esattamente a quello sulla carta d’identità, nonostante lei avesse presentato anche un certificato ufficiale del Comune che attestava l’identità.

Rimborso di 4 Buoni Postali: Poste condannata a pagare anche le spese del ricorso

Il problema del rifiuto al pagamento dei 4 Buoni Postali da parte di Poste Italiane, riguardava una questione formale. Infatti, sui buoni erano indicati due nomi di battesimo, mentre sul documento d’identità attuale ne compariva solo uno, e sul certificato comunale tre. Un dettaglio burocratico che aveva bloccato il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali.

Legge e due persone che discutono su un contratto
Rimborso di 4 Buoni Postali: Poste condannata a pagare anche le spese del ricorso (Informazioneoggi.it)

Nonostante il Comune avesse certificato che si trattava della stessa persona, la filiale continuava a rifiutare il rimborso. Durante il procedimento, la donna ha spiegato che all’epoca della sottoscrizione (nel 2000) il suo documento riportava tutti e tre i nomi, e che probabilmente fu lo stesso impiegato postale ad abbreviarli nell’intestazione del buono. Questa versione non è mai stata smentita dalla controparte nel corso del procedimento, e ciò ha rafforzato la posizione della ricorrente.

Il Collegio di Palermo ha dato ragione alla cittadina, stabilendo che Poste Italiane deve rimborsare i quatto Buoni Fruttiferi Postali, riconoscendo che i dati anagrafici (luogo e data di nascita) erano sempre coerenti. Inoltre, precisa che le variazioni nel numero di nomi erano solo formali e non sostanziali, pertanto, non incidono sul rimborso del titolo.

Il Collegio accoglie il ricorso della cittadina e condanna l’intermediario anche rimborsare i costi del ricorso alla ricorrente e versare una somma alla Banca d’Italia per la gestione della procedura. (Decisione n. 3395 del primo aprile 2025)

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