I Buoni Fruttiferi Postali sono molto amati dagli italiani, anche per la vasta tipologia di buoni. Ma non sono privi di rischio, infatti il caso che esaminiamo in quest’articolo evidenzia come si può perdere il capitale e gli interessi maturati.
Il caso esaminato riguarda un Buono Fruttifero mai rimborsato anche se la risparmiatrice era stata rassicurata dalle Poste, ma all’atto della riscossione ha avuto un’amara sorpresa.

Una risparmiatrice ha presentato ricorso perché, nel 1998, aveva sottoscritto un Buono Fruttifero Postale da 5 milioni di lire (circa 2.500 euro). Quando, tra il 2016 e il 2018, si è recata più volte all’Ufficio Postale per chiedere informazioni sul rimborso, le è stato risposto che il titolo non era ancora scaduto. Purtroppo, quando si è recata all’ufficio Postale per riscuoterlo il buono era andato in prescrizione e non più rimborsabile.
Buono Fruttifero Postale di 2.500 euro mai rimborsato: la decisione dell’ABF
La donna si è quindi rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), lamentando una gestione poco attenta da parte dell’intermediario e chiedendo almeno di recuperare il valore del buono ormai scaduto. L’ABF Collegio di Bari ha risposto con la decisione numero 3438 del 02 aprile 2025.

Si legge nella decisione dell’ABF che l’intermediario, ha chiesto che il ricorso venga respinto, sollevando due obiezioni. La prima riguarda l’incompetenza temporale, in effetti i fatti sono troppo datati (sei anni antecedenti alla presentazione del ricorso per mancato rimborso). La seconda obiezione riguarda l’incompetenza per materia, in questo caso l’intermediario precisa che i Buoni Fruttiferi Postali non sono veri e propri “prodotti finanziari”, ma strumenti regolati da norme diverse da quelle che disciplinano i casi trattabili dall’ABF. Inoltre, ha sottolineato che la prima richiesta ufficiale di rimborso è arrivata solo quando ormai i termini per agire erano già scaduti.
Il Collegio ha esaminato il caso con entrambe le obiezioni. Si legge nella decisione che in riferimento alla competenza per materia, ha confermato che i Buoni Fruttiferi non sono strumenti finanziari nel senso stretto, ma sono comunque tra i prodotti su cui l’ABF può esprimersi. Quindi, da questo punto di vista, il ricorso è ammissibile. Invece, sulla competenza temporale, ha stabilito che l’ABF può esaminare solo fatti avvenuti nei sei anni precedenti alla data del ricorso. In questo caso, le condotte contestate all’intermediario (cioè le informazioni fornite allo sportello tra il 2016 e il 2018) sono troppo vecchie. Inoltre, non ci sono prove concrete che dimostrino quanto affermato dalla ricorrente.
Per questi motivi il ricorso è stato respinto perché i fatti denunciati sono troppo lontani nel tempo rispetto ai limiti previsti per questo tipo di procedura. Anche se la richiesta era basata su un’esperienza reale e comprensibile, purtroppo la legge impone termini precisi entro cui agire.