Alcuni pensionati residenti all’estero possono beneficiare di una riduzione del 50% sull’IMU, ma servono precisi requisiti.
Con l’avvicinarsi della scadenza del versamento della prima rata dell’IMU, prevista per il 16 giugno 2025, molti contribuenti si preparano a calcolare l’importo da pagare. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile beneficiare di un’importante riduzione dell’Imposta Municipale Propria, riservata a una specifica categoria di soggetti: i pensionati residenti all’estero.

Dal 2021, infatti, è in vigore una normativa che consente a determinati pensionati non residenti di usufruire di uno sconto IMU del 50%. Si tratta di un’agevolazione fiscale significativa, che sostituisce la precedente esenzione cancellata a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
Chi può richiedere lo sconto del 50% sull’IMU
Lo sconto IMU per i pensionati riguarda esclusivamente una sola unità abitativa posseduta in Italia, a condizione che non sia affittata né concessa in comodato d’uso. L’abitazione deve essere di proprietà o in usufrutto del pensionato, il quale deve essere residente in uno Stato estero e titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Tale convenzione consente la cosiddetta totalizzazione internazionale, ovvero il cumulo dei contributi versati in Italia con quelli versati in un altro Stato, per ottenere una pensione comune. È importante sottolineare che non basta l’iscrizione all’AIRE per ottenere lo sconto: è necessario che la pensione sia effettivamente maturata in regime convenzionale.
Lo Stato estero in cui il pensionato risiede deve essere quello che eroga la pensione. Un pensionato italiano che si trasferisce all’estero ma percepisce una pensione esclusivamente italiana non ha diritto allo sconto. Questo requisito rappresenta spesso un elemento di confusione tra i contribuenti.
La normativa include non solo i cittadini italiani, ma anche pensionati stranieri che risiedono all’estero e hanno maturato una pensione in convenzione con l’Italia. Tuttavia, lo sconto si applica solo se il Paese di residenza fa parte dell’Unione Europea o rientra tra quelli che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia. Rientrano in questa categoria anche Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Regno Unito e alcuni Stati extra UE.
Infine, per questi stessi soggetti è prevista anche una riduzione della Tari, che è dovuta in misura ridotta a due terzi. Anche in questo caso, la condizione fondamentale è il possesso di una sola abitazione in Italia, non affittata e non concessa in uso gratuito.