La scadenza 30 giugno per le ferie non godute è una data che preoccupa i lavoratori. In quest’articolo facciamo chiarezza sulle ferie arretrate e se si perdono alla fine di questo mese.
Alla scadenza del 30 giugno è necessario consumare le ferie dell’anno precedente non godute. In effetti, i giorni di ferie si devono consumare entro i diciotto mesi dalla maturazione originaria. Chi decide di non usufruire delle ferie arretrate le perde definitivamente e non possono essere monetizzate.

Pertanto, entro il 30 giugno 2025 devono essere consumate le ferie maturate e non godute nel 2023.
Scadenza delle ferie non godute
I contratti di lavoro prevedono un periodo di ferie annuale di un minimo di quattro settimane retribuite. Queste ferie devono essere così utilizzate: due settimane nel corso dell’anno di maturazione e due settimane entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Le ferie arretrate non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro. Infatti, l’unica eccezione che prevede la monetizzazione delle ferie, si manifesta alla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di contratto a termine.
Il datore di lavoro è obbligato a pagare le ferie maturate e non godute. Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro invita il dipendente a utilizzare le ferie arretrate e il lavoratore non ne usufruisce, alla cessazione del rapporto di lavoro, rischia di perdere il diritto all’indennità sostitutiva.
Questo principio si applica sia nel settore privato sia nel settore pubblico.
Come si calcolano le ferie in busta paga
Il periodo di ferie minime in un anno corrisponde a quattro settimane (28 giorni retribuiti).
Le ferie maturano in base il CCNL, ad esempio nel contratto dei lavoratori settore metalmeccanici, le ferie sono calcolate in base alla durata della settimana lavorativa, che può essere di 5 o 6 giorni lavorativi. Nel CCNL metalmeccanici, i lavoratori hanno diritto a quattro settimane di ferie retribuite all’anno. Inoltre, se il lavoratore ha più di diciotto anni di attività lavorativa presso la stessa azienda, ha diritto a un giorno in più di ferie.
Nei contratti part-time misto o verticale, il calcolo delle ferie si basa sui giorni di effettivo lavoro. Nello specifico, nel contratto part-time verticale, la formula è la seguente: numero totale dei giorni di ferie previsti dal CCNL moltiplicando (numero di giorni lavorati in una settimana diviso il totale dei giorni della settimana lavorativa).
Per un part-time misto, il calcolo si effettua suddividendo i giorni di lavoro in ore, utilizzando la seguente formula elaborato da Confprofessioni: 170 (un mese di lavoro in ore) / (100 x percentuale part-time) = ammontare delle ferie in ore.