La Corte di Cassazione ha stabilito che si possono usare i permessi Legge 104 anche per alcune fondamentali attività quotidiane, ecco quali.
La Legge n. 104/1992 attribuisce ai familiari caregivers che svolgono un’attività lavorativa subordinata, privata o pubblica, di usufruire di particolari permessi. Il beneficio è stato ideato per consentire il giusto equilibrio tra il dovere di assistenza nei confronti del familiare disabile grave e il mantenimento del posto di lavoro.
In relazione alla fruizione dei permessi, è da sempre attivo un contrasto tra datori di lavoro e lavoratori in merito alle attività che i beneficiari possono svolgere durante le ore e i giorni di permesso. Cosa deve intendersi per “assistenza”? Viene identificata con la sola assistenza diretta o anche nel complesso delle attività correlate, che servono a supportare l’assistito, ma che non possono essere compiute presso la sua abitazione (ad esempio, andare a fare la spesa)?
Al riguardo, il legislatore impone il rispetto di alcuni principi, che sono stati ripresi di recente anche in un’importantissima ordinanza della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, con la storica ordinanza n. 22643 del 9 agosto 2024, ha dichiarato illegittimo il licenziamento deciso dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente che aveva utilizzato i permessi 104 per compiere attività differenti dall’assistenza “in presenza” del familiare disabile.
Nel dettaglio, il lavoratore era stato accusato di non essere stato col nonno durante il periodo di permesso. Al riguardo, tuttavia, la legge stabilisce che il luogo in cui può essere prestata assistenza può essere “ovunque”, a condizione che serva a migliorare le condizioni di vita del disabile.
I giudici, dunque, hanno chiarito che il concetto di assistenza non va considerato in maniera restrittiva, ma può indicare anche una serie di attività, come fare la spesa o andare all’Ufficio Postale, che servono all’assistito, e che devono necessariamente essere svolte al di fuori della sua abitazione.
Solo se manca il nesso causale tra la fruizione dei permessi e l’assistenza, si può parlare di uso non consentito del beneficio e il dipendente risponderà di grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del proprio datore di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha definito illegittimo il licenziamento del lavoratore che non si era recato a casa del nonno nei giorni di permesso 104, ma aveva svolto una serie di azioni collegate all’attività di cura e assistenza (nel dettaglio, era andato a fare la spesa).
In conclusione, l’assistenza non va intesa solo come quella “personale” al disabile presso il proprio domicilio, ma anche come svolgimento delle attività che il soggetto non è in grado di compiere in autonomia.
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