I contribuenti che hanno debiti con il Fisco possono subire il pignoramento della pensione. Ma esiste un’importante tutela per i debitori.
Nel caso in cui un pensionato abbia dei debiti, i creditori possono rivalersi anche sulla pensione, per soddisfare le proprie pretese. Ci sono, però, dei precisi limiti da rispettare per il pignoramento dell’assegno pensionistico, perché deve essere sempre garantito il cd. minimo vitale, ossia l’importo necessario al pensionato per il proprio sostentamento.
Attualmente, il minimo vitale corrisponde al doppio dell’Assegno sociale (ossia a 1.068,82 euro). Le pensioni inferiori a 1.000 euro, tuttavia, sono sempre impignorabili. Il pignoramento della pensione è consentito solo nel limite di un quinto dell’importo mensile e non per l’eccedenza totale del minimo vitale.
Ad esempio, se Tizio è un pensionato che percepisce una pensione di 1.600 euro al mese e ha dei debiti con il Fisco, considerando il tetto di impignorabilità di 1.000 euro, potrà subire il pignoramento dell’assegno pensionistico nella somma pari a un quinto della parte che eccede il doppio dell’Assegno sociale. In pratica, di un quinto di 600 euro, cioè 120 euro al mese. Se, invece, la pensione è pari a 1.200 euro, la somma pignorabile massima sarà di 40 euro.
Ma cosa succede nel caso in cui questi limiti non vengano rispettati? Quali strumenti di tutela ci sono per i pensionati? Analizziamoli nel dettaglio.
I creditori, tra cui il Fisco, possono pignorare le pensioni esclusivamente nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 545, comma 8, del codice di procedura civile. La norma stabilisce che, se la pensione viene pagata con accredito diretto sul conto corrente intestato al debitore, sono pignorabili le somme presenti sul conto che ammontano al triplo dell’Assegno sociale (cioè 1.603,23 euro), se l’accredito è stato effettuato prima del pignoramento.
Se, invece, l’accredito della pensione è avvenuto lo stesso giorno del pignoramento oppure successivamente, non può essere pignorato più del quinto della somma eccedente 1.068,82 euro. Nell’ipotesi di più pignoramenti non si può pignorare più della metà della parte che eccede 1.068,82 euro.
Se queste soglie non vengono rispettate e il Fisco pignora una somma maggiore, il debitore può tutelarsi in due modi. Può adire il giudice affinché dichiari inefficace il pignoramento nella parte che eccede i limiti imposti dalla legge, oppure può proporre opposizione e l’azione di risarcimento dei danni. Quest’ultimo rimedio, però, può essere utilizzato solo prima della conclusione dell’esecuzione.
Se il creditore ha incassato la cifra pignorata, non sarà più possibile per il debitore agire contro il creditore per recuperare le somme.
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