È stata introdotta un’importante novità per compensare l’eccedenza di versamento dell’imposta sostitutiva del TFR. Cosa è stato deciso?
Ad inizio anno, possono essere utilizzati in compensazione i crediti fiscali derivanti dalle Dichiarazioni dei Redditi relative all’anno di imposta antecedente. L’uso corretto di tali crediti fiscali è fondamentale per evitare sanzioni.
Per ottenere la compensazione verticale, tramite Modello F24, del credito d’imposta sulla rivalutazione del TFR non è necessario il visto di conformità.
A provvedere, inoltre, può essere lo stesso sostituto d’imposta. Questo orientamento è stato specificato dai Consulenti del Lavoro, in merito a un problema relativo all’eccedenza di ritenute fiscali per i datori di lavoro.
Cosa cambia per la rivalutazione del TFR, in seguito ai chiarimenti relativi alla compensazione verticale? Scopriamolo.
Leggi anche: “Rivalutazione TFR: l’inflazione mette in ginocchio le piccole e medie imprese, per un rincaro di oltre 2 mila euro a dipendente“.
Nel caso in cui venga riscontrata un’eccedenza maggiore di 5 mila euro, non è obbligatorio inviare il Modello 770 con il visto di conformità.
Tale soglia, infatti, si riferisce solo alla compensazione orizzontale dei crediti e non anche a quelle verticale. La compensazione verticale si ha quando viene usato un credito fiscale per pagare un debito che ha identica natura. La compensazione orizzontale, invece, è quella che coinvolge imposte differenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R n. 445/1997, il sostituto d’imposta può utilizzare l’eccedenza per ridurre l’ammontare delle tasse da pagare oppure richiederne il rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 31/E del 30 dicembre 2014, ha chiarito che il visto di conformità è obbligatorio soltanto se si devono compensare i pagamenti di importo differente da quello dalle ritenute dovute nell’anno successivo.
Leggi anche: “TFR: che cos’è il coefficiente di rivalutazione e perché è importante per il lavoratore? Come si calcola la cifra finale“.
In base a quanto illustrato dai Consulenti del Lavoro sulla possibilità che la compensazione verticale possa esserci anche senza visto di conformità, si ricavano una serie di regole. Innanzitutto, è consentito detrarre l’eccedenza relativa al codice tributo 1712 dagli altri pagamenti delle ritenute.
Il Modello F24, poi, deve essere compilato correttamente e deve contenere, nella colonna “Importi a debito versati” il codice tributo da pagare e, tra le somme a debito compensate, deve essere specificato il codice tributo 1627.
Se, invece, la compensazione è compiuta durante il periodo d’imposta successivo, va utilizzato il codice 6781, ossia quello denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato“.
In conclusione, per la compensazione verticale, non è necessario il visto di conformità dell’Agenzia delle Entrate neanche se la cifra compensata è superiore a 5 mila euro.
Potrebbe, però, essere necessario dimostrare che i crediti in oggetto si riferiscono a un eccesso di ritenute per le quali non è richiesto il visto. L’unico onere, dunque, sarebbe quello di dover presentare tali chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.
Il riconoscimento di un’invalidità civile al 75% con Legge 104 articolo 3 comma 1 apre…
Dal 6 maggio 2026 aumentano di nuovo i prezzi di sigarette e sigari. L’Agenzia delle…
Gestire correttamente i giorni di festa in Italia non significa solo godersi il riposo, ma…
Il Governo introduce una nuova finestra temporale per la gestione del Trattamento di Fine Rapporto,…
Una guida aggiornata, un linguaggio accessibile e regole più chiare: il nuovo vademecum sulle agevolazioni…
L'apertura della stagione fiscale porta con sé importanti novità sulle modalità di accesso e sui…