Anche chi non presenta l’ISEE può percepire l’Assegno Unico, ma con importi differenti dagli altri beneficiari. A quanto ammonta il beneficio? Scopriamolo.
L’Assegno Unico per figli a carico è definito “Universale” perché si rivolge a tutti i nuclei familiari, anche a quelli con redditi elevati (superiori a 45.575 euro) o che decidono di non presentare il modello ISEE.
La comunicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non è fondamentale al momento della presentazione della domanda per il sussidio. Se, però, si sceglie di non indicarlo, si avrà diritto solo alla cifra minima, ossia quella destinata alle famiglie che hanno redditi maggiori di 43.240 euro.
Per quest’anno, l’importo minimo dell’Assegno Unico è di 57,2 euro per ciascun figlio. Non serve, inoltre, l’ISEE per ottenere le eventuali maggiorazioni.
Anche se non si presenta l’ISEE è, però, obbligatorio allegare una specifica documentazione, ossia:
In presenza di specifiche condizioni, l’INPS potrebbe richiedere di allegare certificazioni aggiuntive.
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Per ottenere l’importo spettante in base alla propria condizione reddituale e patrimoniale, bisogna presentare ogni anno la cd. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), entro il 28 febbraio.
In questo modo, l’INPS può calcolare la cifra esatta di Assegno Unico. Se non si presenta la DSU, si avrà diritto solo all’importo minimo.
Se, invece, la DSU viene inviata in ritardo, ma entro il 30 giugno, spettano anche gli arretrati. In caso di presentazione tardiva oltre il 30 giugno, il pagamento del sussidio è disposto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della DSU, senza diritto agli arretrati.
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Facciamo degli esempi per agevolare la comprensione del meccanismo appena illustrato. Tizio presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica il 1° aprile. In tal caso, l’INPS versa gli arretrati dei mesi di gennaio, febbraio e marzo e la cifra spettante in base alla propria situazione reddituale (non, dunque, l’importo minimo).
Di conseguenza, se ha diritto a 100 euro a figlio, ma, per i primi tre mesi aveva ricevuto solo i 57,2 euro, allora l’ammontare restante (da gennaio a marzo) verrà pagato nei mesi seguenti. Nonostante il ritardo, infatti, la DSU è stata presentata entro il 30 giugno e si possono percepire gli arretrati.
Diverso è il caso in cui Caio presenti la DSU dopo il 30 giugno. Da gennaio a giugno, avrà diritto solo all’importo minimo dell’Assegno Unico ma, anche dopo la presentazione della certificazione, non avrà diritto ad alcun arretrato. Semplicemente, a partire dal mese di luglio, inizierà a ricevere l’ammontare pieno, sulla base della propria condizione reddituale.
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