Gli insegnanti titolari di Legge 104 hanno la priorità per il trasferimento? La normativa prevede una serie di agevolazioni a chi rispetta determinati requisiti.
Anche gli insegnanti affetti da disabilità grave hanno diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito al mese, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Legge 104/1992, oppure di due ore di permesso giornaliere (una sola ora, nel caso in cui l’orario lavorativo è inferiore a sei ore).
Allo stesso modo, la suddetta Legge sancisce il diritto dei lavoratori disabili gravi alla priorità nel trasferimento presso una sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferiti in una diversa sede di lavoro senza il loro consenso. Per questo motivo, i docenti titolari di Legge 104 sono esclusi dalla graduatoria interna d’Istituto, per non essere allontanati dalla loro sede di lavoro principale.
In Redazione è stato inviato il seguente quesito:
“Salve, con invalidità al 68% potrei chiedere il trasferimento dall’Umbria alla Calabria anche se non sono di ruolo? Insegno in Umbria dal 2016. Grazie“.
L’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo prevede un importante chiarimento relativo alla mobilità del personale scolastico che beneficia della Legge 104.
Nel punto III, relativamente al “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative“, si precisa che tali soggetti hanno la priorità ai fini del trasferimento, a patto che appartengano a determinate categorie. Ad esempio, devono possedere un’invalidità superiore ai due terzi oppure necessitare di cure continue per curare gravi malattie.
Per usufruire del diritto alla priorità nel trasferimento, bisogna specificare come prima preferenza il Comune di residenza o di cura.
La normativa, tuttavia, evidenzia come la priorità si riferisca esclusivamente ai trasferimenti all’interno e verso la Provincia in cui è ubicato il Comune di residenza o cura. Nel caso in cui non ci siano posti disponibili in tale zona, l’interessato deve indicare il Comune più vicino oppure un Istituto scolastico con sede o plesso nel Comune di residenza o cura.
Chiariamo, infine, al nostro gentile Lettore che i docenti che usufruiscono del diritto di precedenza possono accedere alla mobilità senza dover attendere il periodo minimo di tre o di cinque anni di permanenza. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, il vincolo non sussiste nel caso in cui l’incarico venga assegnato in una scuola al di fuori del Comune o del Distretto in cui vale la priorità.
Per tali insegnanti, il vincolo temporale non viene applicato e, dunque, potranno godere da subito della mobilità per mezzo del diritto di precedenza.
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