Si paga sempre l’Irpef sui redditi da fabbricati? La risposta arriva dalla legge e dall’Agenzia delle Entrate.
I redditi vanno dichiarati al Fisco o almeno questa è la regola generale applicata ai contribuenti. D’altronde per questa via detti redditi possono essere tassati e contribuire al finanziamento delle spese dello Stato. Il meccanismo è ben conosciuto dai professionisti in ambito fiscale ed anche dai cittadini, ma forse non tutti sanno che talvolta il reddito da fabbricati non si deve dichiarare.
Vediamo in quali circostanze ciò è possibile.
Il reddito dei fabbricati, che trae origine dalla rendita catastale, consiste in quel reddito delle unità immobiliari urbane, ovvero dei fabbricati in grado di produrre un reddito a se stante. Proprio in quanto tale va dichiarato, per essere tassato ai fini Irpef.
Tra le cd. unità immobiliari abbiamo tra gli altri:
Inoltre le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne formano pertinenze sono parti integranti delle unità immobiliari.
Ebbene, in riferimento al reddito da fabbricati è opportuno chiarire che talvolta non va dichiarato al Fisco. Infatti la normativa fiscale include dei casi, nei quali gli immobili non producono reddito di fabbricati (art. 36, comma 3 TUIR) e, di conseguenza, non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.
Proprio le Entrate hanno spiegato che si è esonerati dalla dichiarazione in ipotesi di:
In quest’ultimo caso, l’Agenzia specifica altresì che l’esonero non vale se il fabbricato non locato è posto nello stesso Comune dell’abitazione principale.
Ma il Fisco, rispondendo ad un quesito web di un contribuente, ha chiarito che sussiste l’esonero – pur con immobile non locato nello stesso Comune – quando per l’immobile in oggetto siano state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Pertanto il proprietario non deve indicare l’immobile in dichiarazione dei redditi, ma soltanto per il periodo a cui si riferisce il provvedimento edilizio – e a patto che durante questo lasso di tempo non abbia utilizzato l’unità immobiliare. Ecco perché chi è proprietario di un fabbricato non locato, situato nello stesso Comune dell’abitazione principale e in fase ristrutturazione straordinaria, sarà tenuto al versamento dell’IMU ma non dell’Irpef su quell’immobile.
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