Cosa succede se non si è in casa e viene lasciato un avviso di giacenza nella cassetta postale di un’altra persona?
Affinché raccomandate, multe, cartelle esattoriali, atti giudiziari siano validi, è necessario che vengano notificati al destinatario e, dunque, giungano presso il suo indirizzo.
L’operazione è affidata ai pubblici ufficiali che, nel momento in cui consegnano l’atto all’interessato, devono compilare la cd. prova di consegna.
Ma cosa accade se il postino ufficiale giudiziario sostiene di aver portato a termine la procedura di notifica in maniera corretta ma, in realtà, ha consegnato l’avviso di giacenza ad un indirizzo errato, lasciandolo nella cassetta della posta di un soggetto diverso dal destinatario?
In questi casi, la notifica può essere ritenuta valida? La prova dell’avvenuta notifica tramite servizio postale può essere offerta soltanto tramite il cd. avviso di ricevimento, cioè la cartolina redatta dal postino, con la quale attesta di aver consegnato la raccomandata al destinatario oppure, in caso di assenza, di aver lasciato l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere.
Al riguardo, è intervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, con la sentenza n. 80/2023. Nel dettaglio, è stato esaminato il caso di un avviso di liquidazione inviato tramite posta, che il destinatario dichiarava di non aver mai ricevuto.
Sul sito di Poste Italiane, tuttavia, il report di spedizione specificava l’avvenuto invio dell’avviso.
I giudici hanno sottolineato che tale report non è, da solo, idoneo a provare che la notifica sia intervenuta correttamente. È, infatti, necessario che l’operazione sia documentata e tracciata da un pubblico ufficiale.
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 1° ottobre 2008, per la notifica attraverso posta raccomandata, in caso di assenza del destinatario, l’ufficiale postale deve lasciare un avviso di giacenza nella cassetta della posta e, invece, il plico per il ritiro presso l’Ufficio Postale.
Le raccomandate saranno disponibili per 30 giorni, mente gli atti giudiziari per 180 giorni.
Nel caso in cui l’avviso venga lasciato nella cassetta postale di un’altra persona (ad esempio, in un condominio), è valida la notifica?
Al riguardo, la sentenza n. 80/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Cremona ha considerato come idonea la dichiarazione testimoniale scritta del condomino che aveva trovato, nella propria cassetta, l’avviso di giacenza destinato ad un vicino.
Di conseguenza, i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente, annullando l’atto di notifica e sancendo l’illegittimità dell’avviso di liquidazione.
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