La donazione non è subito definitiva perché alcune vicende potrebbero renderla nulla. In quali casi si può impugnare e chi può farlo?
La legge consente di contestare una donazione dinanzi al Tribunale.
In alcuni casi, alla base di tale atto si nascondono intenti non leciti e, quindi, l’ordinamento prevede una forma di tutela per i controinteressati.
La contestazione della donazione avviene tramite l’impugnazione, che ha l’obiettivo di rendere nulli o inefficaci gli effetti dell’atto.
A seconda delle ragioni per le quali si impugna, le tempistiche per la contestazione variano.
Nel dettaglio, se alla base dell’impugnazione c’è una probabile frode ai creditori, è possibile agire entro 5 anni dalla trascrizione dell’atto notarile nei Pubblici Registri Immobiliari.
In questo caso, tuttavia, il creditore è obbligato prima ad avviare l’azione revocatoria e fornire le prove del fatto che il donante non ha più alcun bene che può essere pignorato.
Se, però, il creditore effettua il pignoramento entro massimo un anno dalla trascrizione della donazione, non deve ricorrere all’azione revocatoria, perché la donazione sarà automaticamente invalidata.
Anche il Fisco può espletare l’azione revocatoria contro la donazione, entro 5 anni. Qualora, tuttavia, il debito abbia ad oggetto l’IRPEF o l’IVA per un ammontare superiore a 50 mila euro, è possibile imputare al donante il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Le donazioni false o simulate, invece, possono essere impugnate entro 10 anni dalla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari. È l’ipotesi, ad esempio, di un soggetto che si accorda con un terzo per simulare una vendita per evitare che la donazione venga contestata, ma stipulando un contratto con prezzo irrisorio.
Un caso particolare di impugnazione della donazione è quello che riguarda gli eredi legittimari, ossia coloro che non possono essere esclusi dall’asse ereditario. Si tratta del coniuge, dei figli e dei genitori del defunto.
A questi soggetti spetta una specifica parte del patrimonio, la cd. legittima, che non può essere loro sottratta dal defunto né tramite testamento né tramite donazioni effettuate in vita.
In quest’ultimo caso, gli eredi legittimari possono esperire l’azione di riduzione per lesione di legittima ed impugnare le donazioni fatte in vita dal de cuius.
Il termine è di 10 anni dalla morte del donante.
Ci sono, infine, delle ipotesi in cui la donazione può essere impugnata perché affetta da vizi e irregolarità.
In particolare, se mancano i presupposti di forma, perché la donazione non è stata effettuata tramite atto notarile e in presenza di due testimoni, è nulla ed è sempre impugnabile, senza limiti temporali.
L’impugnazione può intervenire anche nelle ipotesi di vizi della volontà, ossia quando una delle parti non era realmente intenzionata a stipulare l’atto perché incapace d’intendere e di volere.
In questo caso, la contestazione può pervenire entro 5 anni dal momento in cui è stata effettuata la donazione.
Anche se, infine, l’atto è viziato da violenza, dolo ed errore, può essere oggetto di impugnazione entro 5 anni dal giorno della scoperta del vizio.
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