Congedo di 2 anni retribuito per 104: se abito vicino, posso chiederlo? Le 3 misure sulla convivenza

Il congedo straordinario della durata di due anni previsto con la 104 può essere concesso solo ad alcune condizioni.

Il requisito della convivenza è fondamentale per poter ottenere il congedo retribuito. Esistono solo tre eccezioni alla regola.

congedo 104 e convivenza
Congedo 104, precisazioni sulla convivenza – Informazioneoggi.it

Una lettrice ci ha posto un quesito. “Sono caregiver riconosciuta dalla Regione Lazio. Assisto mio fratello disabile totale, sono l’unica persona che può prendersi cura di lui dopo il decesso della mamma. Abito a cinque minuti a piedi dalla sua abitazione. A causa della sua disabilità di carattere psicologico non posso abitare nello stesso appartamento. Posso usufruire del permesso relativo alla Legge 151?

Il congedo straordinario della Legge 151 permette al caregiver di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni nell’intero arco della vita lavorativa. La prestazione è concessa per permettere al lavoratore di prendersi cura di un familiare con grave disabilità. Tale congedo è retribuito e ha decorrenza immediata dalla data di inoltro della domanda.

Per poterne usufruire occorre, però, soddisfare alcuni requisiti. Si dovrà essere lavoratori dipendenti, assistere un familiare con Legge 104, articolo tre comma tre, rispettare l’ordine di priorità e convivere con il disabile grave.

L’ultimo requisito è quello legato alla domanda della nostra lettrice. La Legge stabilisce che il diritto al congedo retribuito è strettamente connesso alla convivenza (tranne per i genitori che si prendono cura di un figlio). Convivere significa avere la stessa residenza anagrafica, dunque coabitare (stesso indirizzo e numero civico).

La normativa prevede sono poche eccezioni a questo obbligo. Abbiamo già accennato ai genitori che assistono un figlio. Aggiungiamo la richiesta della dimora temporanea con iscrizione per un massimo di dodici mesi nello schedario della popolazione temporanea del Comune di residenza del disabile. Questa eccezione non riguarda la lettrice perché è permessa solo se chi assiste e assistito abitano in Comuni differenti.

L’unica speranza è la terza eccezione alla convivenza. Il congedo può essere richiesto se non si coabita con il disabile a condizione che l’appartamento si trovi nello stesso stabile. Stesso numero civico e via, dunque, ma interni diversi. Significa che abitare a cinque minuti dal disabile non è un requisito accettabile e, di conseguenza, non permette di ottenere il congedo straordinario.

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