Il contribuente è tenuto a conservare una serie di documenti in relazione alle spese mediche da portare in detrazione nel modello 730.
La dichiarazione dei redditi è obbligatoria per pensionati e dipendenti. L’invio deve avvenire entro il 2 ottobre 2023.
Siamo giunti in quel preciso periodo dell’anno, il mese in cui l’AdE mette a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato e ora attende la presentazione della dichiarazione dei redditi. Un lavoro che può risultate semplice se non si hanno dati aggiuntivi da inserire nel 730 online o più complicato dovendo mettere mano lì dove l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta.
La compilazione del 730 serve per calcolare i rimborsi o le trattenute a seconda della presenza di un credito o un debito nei confronti del Fisco. Le somme spettanti si recupereranno nella busta paga del mese successivo all’inoltro del modello. Ecco perché a maggio scatta la corsa alla compilazione. Tra le spese da portare in detrazione ci sono quelle mediche.
Nella precompilata sono già presenti le somme spese nell’anno di imposta precedente e segnalate dalle farmacie, dai medici, dalle strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, dalle strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, dalle parafarmacie, dagli ottici, gli infermieri, gli psicologi, le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia medica.
Tutte le spese escluse ma detraibili dovranno essere aggiunte manualmente dall’interessato. Solo dopo aver integrato la dichiarazione con altre spese deducibili o detraibili non presenti si potrà inviare la dichiarazione all’AdE. Ma quali sono i documenti da avere a portata di mano?
Il cittadino per portare in detrazione le spese mediche dovrà conservare tutti i documenti attestanti il pagamento. Parliamo delle fatture e degli scontrini parlanti completi di quantità dei prodotti acquistati, del numero, del codice alfanumerico e del codice fiscale del contribuente.
Nello specifico si dovranno conservare
– la certificazione del medico curante attestante la finalità dell’acquisto. Ricordiamo che la detrazione è concessa solo se il prodotto favorisce l’autosufficienza e l’integrazione del soggetto con disabilità o qualora sia dimostrato il collegamento funzionale tra sussidio e disabilità,
– la certificazione attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione medico-legale INPS o ASL.
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