La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che spetta a specifiche categorie di contribuenti. Quando viene erogata?
I lavoratori dipendenti e i pensionati ricevono, a determinate condizioni, la cd. quattordicesima, che, di norma, viene pagata nel mese di giugno o luglio.
Si tratta, dunque, di una mensilità che si aggiunge alla tredicesima. A differenza di quest’ultima, però, non è destinata a tutti, ma solo a chi possiede precisi requisiti.
Vediamo, quindi, quali sono le condizioni per accedere al beneficio.
Ricevono la quattordicesima sia i dipendenti privati sia i pensionati. Per i primi, il pagamento è a carico del datore di lavoro, per i secondi dell’INPS.
È bene specificare, tuttavia, che ai lavoratori privati, anche con contratto part-time, spetta la prestazione solo se è espressamente prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Per esempio, la mensilità aggiuntiva è versata a coloro che lavorano nei seguenti ambiti:
Per i dipendenti, l’ammontare della quattordicesima corrisponde, mediamente, a 1/12 della retribuzione lorda annua, ovviamente se hanno lavorato per l’intero anno. Per gli altri, invece, la cifra è ridotta in maniera proporzionale.
Si prende come parametro il periodo compreso tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso. In ogni caso, la prestazione spetta solo se l’interessato ha lavorato per almeno 15 giorni al mese.
La quattordicesima, inoltre, matura anche in determinati periodi di sospensione dell’attività lavorativa, come:
Non matura, invece, in tali ipotesi:
I pensionati ricevono la mensilità aggiuntiva solo se hanno:
Ne hanno diritto, poi, coloro che sono titolari delle seguenti prestazioni:
Non possono, invece, ricevere la quattordicesima i beneficiari di pensione di invalidità civile, di Assegno sociale, di rendita INAIL o di pensione di guerra.
Non perdere il seguente approfondimento: “Quattordicesima: spetta anche sulla pensione di reversibilità? La risposta non è affatto scontata“.
La prestazione è pagata sul cedolino del mese di luglio ed ha un ammontare compreso tra i 336 e i 655 euro, variabile a seconda dei contributi accreditati e del reddito dichiarato.
Ricordiamo, infine, che l’erogazione è disposta automaticamente dall’INPS, senza la necessità, dunque, di presentare un’apposita domanda.
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