Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap è prevista l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di un’auto nuova o usata.
Tale beneficio riguarda l’IVA che dal 22% si abbassa al 4% per l’acquisto di automobili finalizzate all’utilizzo per il disabile.
Non a tutti i soggetti disabili è riconosciuta tale agevolazione.
Vediamo come funziona e a cosa bisogna prestare attenzione.
Un nostro lettore ha posto la seguente domanda:” Buongiorno, sono invalido al 100% e ho la legge 104 con comma 1. In concessionaria mi hanno detto che per l’acquisto di un’auto non posso usufruire dell’IVA al 4%. Perché? Grazie”.
Per i disabili è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% anziché al 22%, per acquistare autovetture nuove oppure usate, la cilindrate deve essere:
Inoltre, l’IVA agevolata al 4% è prevista anche per:
L’agevolazione dell’IVA al 4% può essere utilizzata anche in caso di ripristino degli adattamenti compiuti sulle autovetture di persone disabili. Tale beneficio è previsto per il passaggio delle cessioni dei ricambi riferiti agli stessi adattamenti.
L’agevolazione IVA è applicata solo in caso di acquisti effettuati in modo diretto dal disabile oppure dal suo familiare. Questo deve avere fiscalmente a carico il soggetto affetto da disabilità.
Per gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, enti pubblici e privato l’agevolazione IVA non viene applicata.
L’IVA agevolata viene applicata sui veicoli senza alcun limite di valore, per un’unica volta in un arco di tempo si quattro anni con decorrenza dalla data di acquisto.
Il beneficio è possibile riottenerlo sono in un caso, cioè, per gli acquisti entro il quadriennio, se il primo veicolo avvantaggiato è stato cancellato del PRA. Questo, quindi, è stato oggetto di demolizione.
Nell’ipotesi di un veicolo rubato e non più ritrovato è possibile ottenere l’agevolazione dell’IVA nei quattro anni. Per tale situazione è necessario presentare la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita del possesso” effettuata dal PRA.
È escluso dal beneficio il veicolo cancellato del PRA se portato ai paesi esteri.
L’agevolazione dell’IVA al 4% è prevista per i soggetti:
I soggetti sopraindicati possiedono un handicap grave, quindi, portatori di art. 3 comma 3 della Legge 104 del 1992.a
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