I permessi Legge 104/1992 e i congedi straordinari vanno in prescrizione ordinaria decennale. Ecco cosa devono sapere i cittadini con handicap e i caregiver.
Due prestazioni fondamentali per i disabili lavoratori e i familiari che assistono persone con handicap grave sono soggette alla prescrizione.
La Legge 104/1992 nasce per tutelare i lavoratori con disabilità e i caregiver che assistono familiare con minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali. Concede loro diverse agevolazioni fiscali e benefici sul lavoro per poter superare gli ostacoli con maggiore facilità. Tra le misure dedicate citiamo, ad esempio, la detrazione del 19% e l’IVA al 4% per l’acquisto di una vettura o di sussidi informatici, l’esenzione dal pagamento del bollo auto, del ticket sanitario e dell’imposta di trascrizione per il passaggio di proprietà di un mezzo.
Con riferimento all’ambito lavorativo, invece, assumono una rilevanza particolare i tre giorni di permesso mensili e il congedo straordinario fino a due anni.
Prima di soffermarci sull’argomento centrale dell’articolo, la prescrizione dei permessi e del congedo straordinario, ricordiamo brevemente le caratteristiche delle due misure. Lavoratori con disabilità e caregiver possono richiedere
– due ore di permesso giornaliero indennizzato
– tre giorni mensili di permesso retribuito fino al compimento dei dodici anni del bambino.
Solo i caregiver, invece, possono richiedere
Se il congedo può essere richiesto solamente da una persona per l’assistenza allo stesso disabile, i permessi possono essere goduti da più familiari caregiver.
A partire dallo scorso 13 agosto 2022 non esiste più la figura del referente unico in relazione ai permessi 104 mentre rimane, almeno per ora, per il congedo straordinario. Grazie al Decreto Legislativo numero 105 del 30 giugno, infatti, più familiari possono fare richiesta dei tre giorni al mese di assenza retribuita dal luogo di lavoro.
Attenzione, il limite rimane quello dei tre giorni (fruibili anche ad ore). Significa, ad esempio, che se due fratelli vogliono godere della misura per assistere alternativamente la madre con handicap grave potranno nel mese di aprile usufruire un fratello di un giorno e l’altro di due giorni.
L’alternanza è un’altra condizione fondamentale. I giorni di permesso dovranno essere diversi. I caregiver, quindi, non possono assentarsi nella stessa giornata dal proprio posto di lavoro per assistere il familiare.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha specificato nel messaggio numero 2204 dell’8 giugno 2021 i termini di prescrizione per usufruire dei permessi 104 e del congedo straordinario di due anni. L’ente ha sottolineato come le prestazioni in questione sia soggette alla prescrizione ordinaria decennale. Questo perché la normativa non stabilisce termini specifici e, dunque, le prestazioni devono ritenersi soggette alla disciplina stabilita nell’articolo 2916 del Codice Civile.
Inoltre, l’INPS ricorda come essendo posti a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali di Sostegno alle Gestioni previdenziali, le misure siano escluse dalle previsioni di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria previste nell’articolo numero 47 del DPR 639/1970.
La prescrizione indica il termine ultimo entro il quale il lavoratore o il caregiver può richiedere il pagamento dei permessi retribuiti non goduti. La Corte di Cassazione nonché l’INPS hanno fissato tale termine in dieci anni per i permessi 104 e il congedo.
Significa che il lavoratore che deve assistere il familiare con handicap e il dipendente disabile hanno l’obbligo di esercitare il diritto di fruire dei tre giorni di permesso mensile oppure del congedo di due anni entro un decennio.
I permessi 104 possono essere richiesti
Più restrittive le condizioni di accesso al congedo straordinario rispetto ai permessi 104.
La domanda di congedo deve rispettare un ordine di priorità, una classifica precisa.
Tale ordine deve essere rigorosamente rispettato a meno che manchi il requisito della convivenza. Ad esempio tra un figlio non convivente e un nipote convivente ha la precedenza nella richiesta del congedo il nipote. Questo a meno che il figlio non dovesse iniziare la convivenza entro il giorno di inizio del congedo.
L’esenzione dalla convivenza è concessa unicamente
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