Pensione scuola: gli strumenti sono numerosi, ma qual è il più conveniente? La verità è questa

I lavoratori del settore scolastico possono andare in pensione sfruttando numerose opportunità. Ecco quelle valide per quest’anno.

Il personale scolastico dispone di una sola finestra di uscita dal lavoro e, dunque, può andare in pensione solo il 1° settembre di ogni anno.

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Pensione scuola – InformazioneOggi.it

Ma quali sono i metodi per smettere di lavorare, in vigore per il 2023? Analizziamoli e scopriamone i requisiti.

Pensione di vecchiaia: cosa cambia rispetto agli altri lavoratori?

Dal 1° settembre 2023, verrà erogato l’assegno pensionistico di vecchiaia per coloro che, entro il 31 dicembre 2023, avranno almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età. È necessario, tuttavia, possedere almeno un contributo entro il 1995.

Per gli addetti alle “attività gravose”, invece, l’accesso anticipato alla prestazione di vecchiaia è possibile se si possiedono almeno 30 anni di contribuzione, al 31 agosto 2023; in alternativa, almeno 66 anni e 7 mesi di età, entro il 31 dicembre 2023.

Chi ha iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996, può smettere di lavorare a 67 anni e con 20 anni di contributi. L’importo della prestazione, però, deve essere pari almeno a 1,5 volte l’Assegno sociale. In alternativa, può ottenere il pensionamento a 71 anni e con 5 anni di contribuzione effettiva.

Pensione anticipata per dipendenti scolastici: quando spetta?

Hanno diritto alla pensione anticipata ordinaria coloro che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e 10 mesi, se donne, oppure di 42 anni e 10 mesi, se uomini, a prescindere dall’età anagrafica.

I lavoratori precoci con almeno 12 mesi di contribuzione effettivamente versata prima del diciannovesimo anno di età, possono congedarsi al raggiungimento (entro il prossimo 31 dicembre) di 41 anni di anzianità contributiva.

Coloro che non hanno versamenti previdenziali antecedenti al 1° gennaio 1996, possono beneficiare della pensione anticipata con 64 anni di età, 20 anni di contributi e un importo della prestazione pari almeno a 2,8 volte l’Assegno sociale.

Consulta anche: “Scuola, la riforma della pensione crea disuguaglianze: siamo finiti in un mondo sotto-sopra“.

Quota 100 e Quota 102: per chi restano valide?

I dipendenti che, entro il 31 dicembre 2021, hanno raggiunto 38 anni di contribuzione e compiuto 62 anni di età hanno ancora il diritto di usufruire di Quota 100.

Coloro che, invece, hanno maturato 38 anni di contributi e 64 anni di età, entro il 31 dicembre 2022, possono scegliere di smettere di lavorare con Quota 102.

Relativamente a questi due strumenti di flessibilità in uscita, tuttavia, è necessario sottolineare che non è consentito cumulare i periodi assicurativi accreditati presso le Casse dei liberi professionisti. L’assegno corrisposto con Quota 100 e Quota 102, inoltre, non è compatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli non superiori a 5 mila euro lordi annui, derivanti da lavoro autonomo occasionale.

Leggi anche: “Pensione settore scolastico: tutto quello che devi sapere per uscire prima dal lavoro“.

Opzione Donna e APE Sociale: le nuove condizioni

Per il 2023 sono state prorogate Opzione Donna ed APE Sociale, valide anche per le lavoratrici scolastiche. Opzione Donna è fruibile da coloro che, entro il 31 dicembre 2022, hanno compiuto 60 anni di età (59 con un figlio e 58 con due o più figli) e maturato 35 anni di contribuzione e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

  • caregivers, dal almeno 6 mesi, del coniuge o di un familiare di primo grado disabile grave;
  • dipendenti o disoccupate di aziende in crisi;
  • invalide almeno al 74%.

L’APE Sociale, invece, è rivolta a chi, entro il 31 dicembre 2022, ha raggiunto almeno 63 anni di anzianità anagrafica e dai 30 ai 36 anni di anzianità contributiva. Per le madri, il requisito contributivo è ridotto di 12 mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di 2 anni. Spetta a:

  • disoccupati;
  • caregivers, da almeno 6 mesi, del coniuge o di un parente di primo grado disabile grave;
  • invalidi al 74%.

Contributi in diverse Gestioni: cumulo e totalizzazione

Un Lettore ha inviato il seguente quesito:

Salve, sono un docente di ruolo scuola secondaria di secondo grado, con 11 anni di contributi INPS dal 1° settembre 2012, 25 anni e tre mesi di contributi INARCASSA dall’1/06 /1987, 1 anno di servizio militare dall’1/03/1980 all’1/03/1981 e 5 anni di università riscattati all’INPS. Vorrei sapere quando posso andare in pensione e con quale sistema mi verrà calcolata. Grazie.”

Segnaliamo al nostro Lettore che può procedere al cumulo dei contributi accreditati presso varie Gestioni e Cassa dei liberi professionisti (INARCASSA, nel suo caso), per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata ordinaria.

L’ammontare dell’assegno sarà calcolato sommando le varie quote delle diverse Gestioni.

Se, per il trattamento di vecchiaia, vengono cumulati periodi assicurativi di una Cassa professionale che prevede requisiti più elevati, la quota corrispondente alla Cassa sarà versata solo al raggiungimento di questi presupposti.

I lavoratori con contributi in differenti Gestioni, poi, possono presentare domanda per la totalizzazione di tutte le contribuzioni.

Tale diritto spetta solo a chi ha 66 anni di età e almeno 20 anni di contributi, oppure 41 di anzianità contributiva, indipendentemente da quella anagrafica. Ogni Gestione determinerà la quota di pensione tramite il metodo contributivo, ad eccezione delle Gestioni dove è stato raggiunto il diritto alla pensione in autonomia, che applicano il sistema misto o retributivo.

In ogni caso, i lavoratori del settore scolastico sono collocati a riposo d’ufficio se maturano:

  • 65 anni di età e requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31/08/2023;
  • 67 anni di età e requisito contributivo per la vecchiaia entro il 31/08/2023.

Il Lettore non ha specificato la sua età, ma in base al requisito anagrafico può optare per uno dei metodi appena descritti.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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