Scuola, quando il docente viene escluso dalle graduatorie interne di istituto

L’esclusione dalla graduatoria interna di una scuola per un docente con Legge 104/92 deve rispettare determinate condizioni.

Scopriamo quando il docente con 104 deve essere escluso dalla graduatoria interna dell’istituto scolastico.

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Nel settore scuola la graduatoria interna di istituto ha una rilevanza fondamentale per i docenti titolari dato che permette l’individuazione del soggetto che perderà il posto qualora avvenisse una contrazione dell’organico. Essere esclusi dalla graduatoria significa aver salvo il posto di lavoro in quell’istituto indipendentemente dal punteggio. Naturalmente, per ottenere l’esclusione occorrerà possedere specifici requisiti stabiliti dal CCNL sulla mobilità.

Scuola e graduatoria interna, precedenze e condizioni

Nell’articolo 40 comma 2 paragrafo VIII del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro sulla mobilità si specificano le condizioni di esclusione dalla graduatoria volta ad individuare i docenti perdenti posto. Non si verrà inseriti beneficiando di tali precedenze

  • disabilità e gravi motivi di salute,
  • personale con disabilità e personale che necessita di cure continuative,
  • assistenza al coniuge o figlio con disabilità,
  • assistenza da parte del figlio referente unico (ricordiamo che dal mese di agosto 2022 tale figura non esiste più) al genitore con disabilità,
  • cura da parte di chi esercita tutela legale di un disabile,
  • personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

I requisiti per i docenti che assistono coniuge o figli disabili

Il docente che assiste il coniuge o il figlio disabile potrà richiedere l’esclusione se

  • titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio della persona assistita,
  • titolare in una scuola ubicata in un Comune differente o in un diverso distretto sub comunale rispetto a quello dell’assistito a condizione che sia stata presentata la domanda volontaria di trasferimento.

Rimane condizione necessaria, dunque, presentare la domanda di trasferimento qualora si viva in un paese differente rispetto alla persona che si assiste indipendentemente dal fatto che nelle scuole presenti nel comune di residenza dell’assistito vi siano cattedre disponibili o meno. La disciplina insegnata, però, dovrà necessariamente far parte dell’organico di quelle scuole.

Condizioni per i docenti che assistono il genitore disabile

Passiamo all’eventualità che il docente debba assistere un genitore disabile. Come precedentemente accennato, dal mese di agosto 2022 non esiste più la figura del referente unico. Significa che più figli che assistono lo stesso genitore con disabilità possono richiedere l’esclusione dalla graduatoria.

Prima del Decreto numero 105 del 2022, invece, l’esclusione spettava unicamente ad un figlio così come la possibilità di approfittare dei tre giorni di permesso retribuiti al mese. Ora, invece, tutti i figli di un genitore disabile in condizione di gravità non verranno inseriti in graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto a condizione che

  • documentino l’impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza del disabile per motivi oggettivi,
  • abbiano chiesto la fruizione periodica dei tre giorni di permesso oppure del congedo straordinario,
  • siano titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito,
  • abbiano presentato domanda volontaria di trasferimento se titolari in una scuola di un Comune differente,
  • presentino la certificazione di disabilità del genitore assistito con carattere permanente.

Insegnante disabile, quando non può perdere il posto a scuola

Una lettrice ha chiesto “Ho avuto una revisione da portatrice di handicap con gravità (articolo tre comma tre) a portatrice di handicap articolo tre comma uno senza revisione. È sufficiente per l’esclusione dalle graduatorie interne di istituto?“.

Le precedenze di riferimento per il docente con 104 sono la “disabilità e gravi problemi di salute” nonché “disabilità e necessità di cure continuative”. Vi rientrano

  • i docenti non vedenti,
  • gli insegnanti emodializzati,
  • i docenti disabili citati dell’articolo 21 della Legge 104/92 ossia con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza Tabella A della Legge 10 agosto 1950 numero 648,
  • il personale con patologie gravi che richiedono cure continuative come la chemioterapia,
  • i docenti appartenenti alle categorie del comma 6 articolo 33 della Legge 104/92.

Se la lettrice appartiene ad una delle categorie citate allora potrà richiedere ed ottenere l’esclusione dalla graduatoria interna.

Accenni sui collocamenti in graduatoria

Non rientrando nelle categorie escluse dalla graduatoria si verrà considerati perdenti il posto secondo criteri specifici. In coda andranno collocati i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico della scuola con decorrenza dal 1° settembre 2022 per mobilità a domanda volontaria. In fondo alla graduatoria anche i docenti assunti in ruolo o perdenti posto individuati come tali dal 1° settembre 2021 o negli anni precedenti.

L’inserimento a pettine è destinato

  •  ai docenti entrati a far parte dell’organico dal 1° settembre 2021 (e precedenti) al 1° settembre 2022 per mobilità d’ufficio oppure a domanda condizionata,
  • ai docenti trasferiti dal 1° settembre 2022 nella stessa scuola primaria da posto comune a posti di lingua,
  • agli insegnanti trasferiti dal 1° settembre 2022 trasferiti d’ufficio rientranti nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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