Pensione anticipata donna 2023, l’Inps chiarisce i requisiti sui caregiver: 2 questioni controverse, i dettagli

Utili precisazioni in tema di Opzione donna nella circolare Inps n. 25 del 6 marzo scorso.

Sappiamo che l’Inps è l’ente previdenziale italiano per antonomasia, in quanto raccoglie i contributi ed eroga le pensioni di milioni di lavoratori dipendenti privati e pubblici.

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Ebbene, l’istituto non svolge soltanto quest’attività: per es. pubblica periodicamente circolari che servono a fare chiarezza su numerose regole in tema di previdenza.

Alcuni giorni fa l’istituto ha pubblicato la circolare n. 25 avente ad oggetto l’art. 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero l’ultima legge di Bilancio. Con questa disposizione viene di fatto modificata la normativa in tema di Opzione donna, ovvero uno dei meccanismi di pensionamento anticipato prorogati proprio dalla manovra, ma con un irrigidimento dei requisiti di accesso rispetto a quanto previsto lo scorso anno.

In particolare l’Inps si è soffermato sulle categorie di persone che possono aderire ad Opzione donna per uscire un po’ prima dal mondo del lavoro, focalizzandosi sulla figura dei caregiver, ovvero coloro che assistono volontariamente, e in modo gratuito e responsabile, una persona non autosufficiente o comunque bisognosa di necessario ausilio di lunga durata, e perciò non in grado di prendersi cura di sé.

Vediamo che cosa ha chiarito Inps in proposito.

Opzione donna 2023, chi può sfruttarla per pensionarsi? Il contesto di riferimento e i requisiti

In verità la circolare Inps n. 25 fa il punto su tutte le categorie di lavoratrici che possono aderire al meccanismo rinnovato dall’ultima manovra. Nel documento vi sono le utili istruzioni per l’applicazione delle regole di Opzione Donna, la pensione anticipata dedicata alle lavoratrici in possesso di requisiti ad hoc.

Ricordiamo che il servizio Inps per la domanda è online e quindi disponibile. Possono fare istanza le lavoratrici con almeno 60 anni d’età e 35 anni di contributi. Sono invece sufficienti 59 anni con un figlio o 58 anni con due o più figli. Ancora, per le donne licenziate o lavoratrici subordinate in aziende con tavolo di crisi aperto l’età pensionabile è di 58 anni al di là del numero di figli.

Tuttavia non basta soltanto il requisito anagrafico e quello contributivo. Rimarchiamo infatti che dette lavoratrici debbono rientrare in specifiche categorie, ovvero quelle di seguito riportate:

  • donne licenziate o dipendenti di aziende con tavolo di crisi presso il Ministero;
  • persone che assistono da almeno 6 mesi persone disabili in forma grave (secondo i dettami della legge 104) conviventi;
  • disabili oltre il 74% acclarato.

Opzione donna consiste in un trattamento pensionistico varato nel 2019 e rinnovato senza variazioni nel corso del tempo fino all’intervento dell’ultima manovra, la quale ha ristretto il campo di applicazione soggettiva, limitandolo alle categorie appena citate.

Importante notare che per accedere alla prestazione, tutti i requisiti devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre scorso.

I chiarimenti dell’Inps nella circolare n. 25 del 6 marzo 2023

Le precisazioni dell’istituto di previdenza, di cui alla circolare Inps n. 25, attengono in particolare alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con grave handicap. Perciò le lavoratrici caregiver che vogliono sfruttare Opzione donna:

  • debbono essere conviventi e, facendo riferimento ad una circolare del Ministero del Lavoro del 2010, l’istituto ricorda che ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, basta acclarare la mera residenza nello stesso stabile, allo stesso numero civico, non per forza nello stesso appartamento (interno);
  • debbono aver svolto almeno sei mesi di assistenza, obbligatoriamente continuativi.

In ipotesi di assistenza ad una persona con disabilità grave acclarata, la lavoratrice deve redigere un’autodichiarazione nella quale dichiara di assistere continuativamente e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto nelle condizioni di cui alla legge. Inoltre, dovrà indicare i dati anagrafici del familiare assistito continuativamente e gli estremi del verbale emesso dalla Commissione medica che ha verificato la presenza dell’effettivo handicap grave.

Per quanto attiene all’individuazione delle patologie invalidanti il riferimento è a quelle di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto n. 278/2000.

Ricordiamo infine che le richieste si inviano dal sito dell’istituto di previdenza, accedendo con le consuete credenziali SPID, CIE o CNS, o attraverso contact center o patronati. Ovviamente di seguito l’Inps procederà al controllo del possesso di tutti i requisiti, e soltanto in caso di esito positivo scatterà Opzione donna per la persona che ha fatto richiesta.

Per ulteriori dettagli, rinviamo al testo della circolare, disponibile qui.

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