CILA e Superbonus, cosa accade dopo il 31 marzo: i contribuenti devono esserne a conoscenza

CILA e 31 marzo, i contribuenti hanno le idee confuse in merito al collegamento tra la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e la scadenza fissata dal Decreto Aiuti Quater.

Per continuare ad usufruire del Superbonus 110%, i proprietari di unifamiliari dovranno aver completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2023.

CILA Superbonus 110%
InformazioneOggi.it

Si continua a parlare della scadenza del 31 marzo ma i contribuenti non hanno le idee chiare al riguardo. È comprensibile dato che il Superbonus risulta essere una misura che è stata sempre confusionaria, modificata nel tempo e rinnovata spesso a discapito dei cittadini. Gli ultimi cambiamenti sono ora ufficiali con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Aiuti Quater lo scorso 17 gennaio 2023.  L’aliquota passa dal 110% al 90% nel 2023 per effettuare interventi di ristrutturazione di un edificio con riqualificazione energetica. Scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Il DL prevede, però, delle eccezioni. Nello specifico, i proprietari di villette unifamiliari che hanno avviato i lavori prima dell’anno in corso completando il 30% degli interventi totali entro il 30 settembre 2022 potranno continuare ad usufruire del 110% agevolando le spese fino al 31 marzo 2023. La scadenza è prossima, dunque, ma molti dubbi attanagliano ancora i contribuenti soprattutto con riferimento ai pagamenti e al reale termine ultimo dei lavori.

CILA e Superbonus, cosa significa il termine ultimo del 31 marzo

La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 – con riferimento ad interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari – a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Così stabilisce la normativa dopo una serie di modifiche e non ci saranno ulteriori cambiamenti o proroghe.

Ma a cosa fa riferimento la scadenza del 31 marzo? Ai pagamenti delle spese inerenti agli interventi da effettuare. Per quanto riguarda l’esecuzione delle opere, invece, dovrà essere completata ma non per forza entro la data di scadenza del Bonus. Si parla di una tempistica di tre anni dall’inizio dei lavori con presentazione della CILA più eventuali proroghe. Qualora, però, al termine del periodo il contribuente avesse intenzione di approfittare della cessione del credito o dello sconto in fattura con aliquota al 110% allora anche i lavori dovrebbero terminare entro il 31 marzo 2023. Scopriamone il motivo.

La scadenza deve essere rispettata anche per i lavori, perché?

Per utilizzare cessione del credito o sconto in fattura si avrà bisogno sia del visto di conformità che delle asseverazioni finali con riferimento all’intero importo del Superbonus. Tali asseverazioni presuppongono che le somme dovute siano state corrisposte e che gli interventi siano stati realizzati. Di conseguenza il 31 marzo diventa il termine ultimo sia di pagamento delle spese che di esecuzione dei lavori se si intende approfittare delle opzioni  alternative (cessione del credito o sconto in fattura).

La comunicazione dell’opzione ha, però, come scadenza il 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Ciò significa che non occorre precipitarsi a comunicare telematicamente la decisione entro il 31 marzo dell’anno in corso. L’importante è sapere che gli interventi dovranno considerarsi conclusi entro questa data. Tutti quanti i lavori, nessuno escluso.

Per le spese sostenute nel 2022, dunque, il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica è il 16 marzo 2023 a meno che il Governo non conceda proroghe. Se le spese sono state pagate dal 1° gennaio 2023 entro il 31 marzo 2023, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 marzo 2024.

Cosa accade superando la data di scadenza?

La CILA ha una scadenza fissata al 31 marzo per i proprietari di unifamiliari che hanno realizzato il 30% dei lavori ammessi al Superbonus 110% entro il 30 settembre 2023. Tale scadenza riguarda i pagamenti delle spese a meno che non si intenda richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Poniamo il caso che i lavori non finiscano entro il 31 marzo, cosa accade? Insieme al tecnico si potrebbe valutare l’ipotesi di posticipare le opere non agevolabili con il Superbonus (se fattibile) in modo tale da concludere gli interventi ammessi per tempo. Se così non fosse, i lavori realizzati dopo la scadenza potrebbero essere agevolati con altri Bonus edilizi.

Fino al 31 marzo la cessione o lo sconto sarà con aliquota del 110%. Poi occorrerà passare ad un Bonus ordinario. Non sempre, però, è possibile o facile. La transizione al Sismabonus sarà più semplice avendo stesso massimale anche se con percentuale diversa. Passare all’Ecobonus, invece, potrebbe risultare più complesso per via dei massimali differenti con il Superbonus in relazione agli interventi trainanti. Rimane fuori dalle opzioni il passaggio al Superbonus 90%.

Le condizioni sono limitanti – abitazione principale, proprietà della casa da ristrutturare ma soprattutto reddito inferiore a 15 mila euro (calcolato con il quoziente familiare) – ma non è questo il problema. Nel Decreto Aiuti Quater c’è esplicitamente scritto che i lavori devono essere iniziati dopo il 1° gennaio 2023 per poter contare sull’aliquota del 2023. La presentazione della CILA dovrà essere avvenuta, dunque, nell’anno in corso, aspetto che non combacia con i requisiti di chi può ancora sfruttare il 110%.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

Lascia un commento


Impostazioni privacy