Convivenza per congedo straordinario con 104: quando è necessario tale requisito e cosa succede se non si rispetta

Per la fruizione del congedo straordinario, è necessario il presupposto della convivenza. Quando è soddisfatta tale condizione?

La convivenza è uno dei presupposti fondamentali per ottenere il congedo straordinario. Essa sussiste quando combaciano la residenza anagrafica e la coabitazione.

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I lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati) possono, infatti, richiedere un periodo di assenza dal lavoro retribuito, della durata di 2 anni, per assistere un familiare con disabilità grave accertata, ai sensi della Legge 104 del 1992.

Analizziamo la disciplina normativa e vediamo quando è soddisfatto il presupposto della convivenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo: “Congedo straordinario legge 104, residenza o dimora temporanea, cosa scegliere? I chiarimenti“.

Convivenza e congedo straordinario: quando è possibile usufruire delle agevolazioni?

In Redazione è giunto il seguente quesito:

Buongiorno, se il periodo fruibile per la residenza o dimora temporanea nel Comune di residenza dell’assistito è inferiore ad un anno, come è possibile risolvere il problema quando, invece, bisogna prestare assistenza per almeno 2 anni, usufruendo del congedo straordinario? Grazie mille.”

Sottolineiamo al nostro gentile Lettore che, senza convivenza, non si ha accesso al congedo straordinario. Tale presupposto deve essere dimostrato tramite dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/20000, artt. 46 e 47.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, ha precisato che la residenza nello stesso stabile, anche se in interni diversi, non limita l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile. Di conseguenza, la nozione di “convivenza” non va intesa esclusivamente come coabitazione, ma sussiste quando, sia il disabile sia il suo caregiver hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo e allo stesso numero civico, anche se in interni differenti.

Il requisito della convivenza, inoltre, è obbligatorio per il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto, i figli, i fratelli o le sorelle e i parenti o affini entro il terzo grado. Non è, invece, previsto per i genitori dei figli disabili gravi. Inoltre, nel caso in cui non ci fosse nessuno dei familiari conviventi elencati e vi sia solo un figlio non convivente, disponibile a prestare assistenza al genitore disabile grave, potrà presentare richiesta per il congedo straordinario.

Consigliamo al nostro Lettore di spostare la propria residenza presso quella del disabile, o viceversa.

Cosa si intende per “convivenza”? La risposta dell’INPS

Le norme in materia di convivenza, per richiedere il congedo straordinario, valgono sia per i dipendenti del settore pubblico sia per quelli del settore privato. Con la Circolare n. 32 del 6 marzo 2012, l’INPS, per tutelare i diritti del disabile e del suo caregiver, ha specificato che il presupposto della convivenza è rispettato anche nelle ipotesi di dimora temporanea, ai sensi dell‘art. 32 del D.P.R. 223/1989.

L’Istituto di previdenza, infatti, ha sottolineato che “il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile”.

In tal caso, è fondamentale che la dimora temporanea venga chiesta prima della presentazione della domanda di congedo straordinario.

In precedenza, relativamente all’esatta interpretazione del concetto di “convivenza”, l’INPS, attraverso il Messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009, aveva specificato che “alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 c.c., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c.c.”.

Npn perdere il seguente articolo: “Congedo straordinario 104 e cambio di residenza: le conseguenze sull’IMU possono essere disastrose“.

Dimora temporanea: in cosa consiste?

La dimora temporanea è considerata come la permanenza in un determinato luogo per un preciso periodo di tempo (ad esempio, per ragioni di studio, lavoro, salute o famiglia). Attenzione, però, perché la dimora non deve essere abituale , perché, in tal caso, il cittadino avrebbe la residenza fissa in quel luogo. La residenza, però, non deve essere neanche occasionale (ad esempio, per turismo).

Presso ogni Comune è istituito lo Schedario della Popolazione Temporanea, al quale possono iscriversi coloro che dimorano da almeno 4 mesi nel territorio comunale, ma che non possono ancora stabilire in quel luogo la loro residenza. L’iscrizione si effettua a domanda dell’interessato oppure d’ufficio.

Nella maggior parte dei casi, quando si soggiorna nel Comune per più di 12 mesi, il cittadino non viene più considerato come temporaneo e, di conseguenza, deve richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente. La dimora temporanea, infatti, non può essere prorogata. Se l’interessato non provvede personalmente, l’ufficiale d’anagrafe, dopo aver accertato l’effettiva sussistenza della dimora abituale, procede con l’iscrizione d’ufficio.

È bene sottolineare, infine, che l’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea non consente il rilascio delle certificazioni anagrafiche, ma è assegnato solo un attestato che accerta l’avvenuta iscrizione.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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