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Economia

Rateazione contributi, il messaggio Inps fuga ogni dubbio: costi più alti a causa della BCE, i dettagli

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Notizie non piacevoli per chi ha a che fare con la rateazione dei contributi.

Infatti l’Inps, con messaggio ad hoc, ha informato dell’aggiornamento dei tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili dopo il quarto aumento del costo del denaro, fissato dalla BCE contro l’inflazione.

InformazioneOggi.it

Forse non tutti sanno che i contributi previdenziali Inps possono essere rateizzati, e la rateizzazione può essere richiesta in via telematica ed entro certi limiti, all’Inps. Di seguito intendiamo rimarcare le ultime novità su questo tema, che ci indicano l’aumento del costo delle rateazioni.

Proprio così: l’istituto di previdenza ha recentemente aggiornato di nuovo i tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili, a seguito del quarto aumento del costo del denaro fissato dalla Banca Centrale Europea. L’interesse annuo per quanto riguarda la rateazione contributi aumenta dall’8% all’8,5%, ma la novità era nell’aria se pensiamo che la BCE ha già più volte lanciato l’allarme sul boom inflazione, correndo ai ripari grazie alla contromossa dell’aumento dei tassi. A cascata, i vari ‘adeguamenti’ a livello nazionale.

Il punto è però che questo scenario, oltre a complicare i pagamenti delle rate del mutuo, comporta anche la progressiva crescita del tasso d’interesse per le dilazioni dei debiti contributivi. Vediamo un po’ più da vicino.

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Costo rateazioni contributi in aumento: la circolare n. 133 del 2022

Come spiegato dall’istituto di previdenza nella circolare n. 133/2022, che di riflesso di adegua a quanto stabilito con decisione di politica monetaria della Banca centrale europea del 15 dicembre scorso, dal prossimo 21 dicembre il nuovo valore di riferimento aumenta all’8,5% (+0,50% rispetto al valore di oggi), il quarto aumento nel corso dell’anno che sta per terminare.

In buona sostanza le novità stanno nei termini seguenti:

  • l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili aumenta di conseguenza all’8,5% annuo,
  • e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dal 21 dicembre 2022.

In ragione di ciò, i piani di ammortamento già notificati sulla scorta dell’anteriore tasso d’interesse permangono invariati. Insomma, nelle circostanze dell’autorizzazione al differimento del termine di pagamento dei contributi previdenziali, il nuovo tasso del 8,5% sarà fatto valere dalla contribuzione del mese in corso.

Rateazione contributi e sanzioni civili: le precisazioni nel messaggio Inps

Non solo. Nel citato messaggio di alcuni giorni fa Inps precisa che la decisione della Banca Centrale Europea, la quale ha definito, a decorrere dal 21 dicembre 2022, il nuovo aumento del tasso di interesse comporta la variazione delle sanzioni civili in tema di rateazioni contributi. Vediamo i dettagli:

  • in ipotesi di omissioni contributive, ovvero di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, di cui alla legge, la sanzione civile in gioco corrisponde al 8,00% in ragione d’anno (tasso del 2,5% maggiorato di 5,5 punti).
  • la stessa misura del 8,00% annuo vale anche in ipotesi della cd. regolarizzazione spontanea. Ci riferiamo a quei casi in cui la denuncia della situazione debitoria sia compiuta in modo spontaneo prima di contestazioni o richieste su iniziativa degli enti e, in ogni caso, entro 12 mesi dal termine determinato per il pagamento dei contributi o premi.

Evasione contributiva

Sempre in tema di sanzioni civili, non si hanno novità di rilievo per il caso dell’evasione contributiva di cui alla legge vigente. Vale la sanzione civile del 30%, in ragione d’anno, nel limite del 60% dell’ammontare di contributi o premi non regolarmente versati. Ancora, l’istituto di previdenza spiega che, anche nelle ipotesi di mancato o di ritardato versamento di contributi o premi per effettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in ambito giudiziale o amministrativo, la sanzione civile è sempre uguale al 8,00% annuo.

Infine il messaggio Inps n. 133 del 16 dicembre scorso fa riferimento anche ai casi delle procedure concorsuali. Ebbene in questi casi l’istituto spiega che le sanzioni ridotte sono calcolate nella misura del Tur (tasso ufficiale di riferimento), oggi tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Ma per tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti a riguardo, rinviamo al testo della circolare Inps n. 133 del 16 dicembre scorso, disponibile in questa pagina.

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