Congedo straordinario legge 104 e residenza temporanea: la domanda può essere rifiutata in questo caso

Congedo straordinario legge 104 e residenza temporanea: come funziona e come richiederla per assistere un familiare disabile.

Questo periodo (retribuito) di assenza dal lavoro, della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, può essere concesso seguendo un preciso ordine di priorità tra i familiari. Ha come requisito fondamentale la convivenza con la persona che necessita di assistenza. congedo straordinario residenza temporanea

InformazioneOggi.itCaregiver e disabile devono quindi avere la stessa residenza anagrafica, oltre che abitare nella stessa casa. Una condizione che viene soddisfatta anche vivendo nello stesso comune, allo stesso indirizzo e numero civico, seppur in due interni differenti.Però questa non è l’unica opzione disponibile.

Infatti, se per vari motivi non è possibile spostare la residenza, la legge ammette anche- come già evidenziato sopra- la dimora temporanea. Seppur con alcuni limiti.

Congedo straordinario e residenza temporanea: il quesito

Una lettrice ha inviato in redazione la seguente richiesta: “Gentilissimi, chiedo un chiarimento. Ho richiesto 30 giorni di congedo biennale per assistere mio padre con legge 104 art. 3 comma 3, una settimana prima ho fatto domanda per la residenza temporanea nel comune di residenza di mio padre, ma mi sono vista rifiutare il beneficio. È legittimo? Vi ringrazio”.

Congedo straordinario 104 residenza o domicilio?

Per poter fare richiesta del congedo straordinario il domicilio non è sufficiente: la domanda verrebbe quindi respinta. Infatti, mentre la residenza è la dimora abituale di una persona, il domicilio è il luogo in cui ha stabilito la sede dei suoi affari e dei suoi interessi.

La dimora o residenza temporanea- come abbiamo visto alternativa al cambio di residenza anagrafica- richiede però precisi requisiti.

Dimora temporanea: come funziona

La dimora temporanea è la permanenza temporanea di un cittadino in un luogo per motivi di studio, lavoro, famiglia o salute. Possono richiedere l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea i cittadini italiani, dell’Unione Europea oppure extracomunitari che risiedono da almeno 4 mesi in quel comune. L’iscrizione può avvenire anche d’ufficio, nel caso in cui l’ufficiale d’anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel territorio comunale, ma sempre da non meno di 4 mesi. 

La domanda deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il motivo per cui si richiede la residenza temporanea e l’indirizzo; è necessario allegare anche i documenti d’identità e codice fiscale. Quando la permanenza nel Comune supera i 12 mesi, non può più essere considerata temporanea. L’interessato dovrà quindi chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente. Questa è anche la ragione per cui è un’opzione non percorribile da chi intende richiedere più di 8 mesi di congedo straordinario retribuito.

Congedo straordinario di 30 giorni e residenza temporanea

La richiesta di iscrizione nei registri della popolazione temporanea è soggetta a verifiche: deve quindi essere effettiva e non ‘di comodo’, così come la residenza anagrafica. In merito al quesito del lettore, viene concessa se si dimora in quel determinato Comune da almeno 4 mesi. Requisito che manca rispetto alla richiesta effettuata. Ipotizziamo quindi possa essere questo il motivo del rifiuto del beneficio.

L’opzione rimasta per poter fruire del congedo straordinario, senza dover attendere altre settimane, è spostare la residenza anagrafica presso l’abitazione del padre. Consigliamo comunque di rivolgersi a un Patronato, oppure a un altro ente, per ricevere assistenza.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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