Messaggi Whatsapp pericolosi: si rischia una condanna, sul serio è già successo

Messaggi WhatsApp pericolosi, un recente provvedimento della Cassazione ha fatto nuovamente luce sui casi concreti di stalking e, in particolare, ha indicato che gli atti persecutori ricorrono anche quando i primi destinatari dei messaggi minacciosi sono i parenti o familiari del reale bersaglio. 

Una nuova importante sentenza della Cassazione ha ad oggetto lo stalking, ovvero un comportamento deplorevole ma oggi piuttosto diffuso in vari ambienti e situazioni.

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Ebbene secondo l’Alta Corte costituisce ed integra l’illecito dello stalking il fatto di mandare messaggi whatsapp trasversali a parenti e amici della ex, nella convinzione che le minacce contenute nei testi siano poi riferite alla persona con cui si è avuta una precedente relazione.

Il provvedimento di riferimento è la sentenza 46834-22 della Corte di Cassazione pubblicata lunedì 12 dicembre, e di seguito ci soffermeremo proprio sulle ultime precisazioni di questi giudici, i quali hanno affermato che le offese e minacce, pur espresse in una modalità ‘indiretta’, sono in grado di generare una condanna gravante sull’autore di queste comunicazioni su smartphone. I dettagli.

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Messaggi Whatsapp pericolosi: il caso

Ricordiamo che lo stalking consiste in quell’insieme di comportamenti ed atti persecutori ripetuti e intrusivi, eseguiti contro qualcuno allo scopo di intimorirlo o spaventarlo, o di prefigurare una successiva aggressione. Esso si sostanzia in pedinamenti, minacce, molestie, telefonate ma oggi comunemente di stalking si parla anche nel caso dell’invio ripetuto di messaggi nei confronti della propria vittima. Ed è proprio la situazione che qui interessa.

Nel caso concreto recentemente affrontato, la Cassazione ha respinto il ricorso di un rumeno, il quale dopo aver chiuso una relazione con una ragazza di Bologna, aveva cominciato a mandare moltissimi messaggi via smartphone, anche usando i social network, ma non alla ex, bensì al fratello di lei. Lo scopo era quello di minacciare, spaventare o intimorire la ragazza, in quanto l’uomo non era stato in grado di accettare la fine della storia sentimentale.

Ebbene, nel confermare e rendere definitiva la condanna già espressa nel precedente grado di giudizio, la Suprema Corte ha rimarcato che sussiste il reato di atti persecutori anche laddove:

  • emerga una ripetuta, costante ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio,
  • mirata a più destinatari legati all’effettiva vittima da un rapporto qualificato di vicinanza.

Insomma, secondo la Corte, si tratta di quei casi in cui il mittente adotta questo comportamento nella convinzione che la vittima ne sia poi informata, subendo dunque gli attacchi costituiti da offese e minacce in forma scritta – tramite messaggi su smartphone.

Sì alla condanna anche nel caso di messaggi Whatsapp trasversali a parenti e amici della ex

Il ragionamento seguito dalla Corte è lineare e facilmente comprensibile. Fa scattare la condanna per atti persecutori anche la condotta minacciosa o molesta tenuta verso  soggetti diversi dalla vittima, ovvero familiari e/o amici destinatari di più messaggi e legati comunque al reale bersaglio delle comunicazioni da un rapporto specifico di parentela o amicizia.

Lo rimarchiamo per chiarezza: si tratta di atti persecutori in tutti quei casi in cui l’autore del fatto agisca nella sicurezza che la reale vittima ed obiettivo della sua condotta, sarà posta a conoscenza dell’attività intrusiva e persecutoria in oggetto.

D’altronde il contesto non è dissimile da quello degli attacchi e minacce dirette alla vittima, perché anche in questo caso l’autore dei messaggi intende condizionare indirettamente le abitudini di vita della vittima, con ciò anche causando difficoltà in quest’ultima sia a trovare un lavoro sia a frequentare un certo luogo.

Semplicemente cambia il destinatario ‘iniziale’ del messaggio, perché nel caso deciso dalla Corte erano amici e familiari dell’effettiva vittima, ma ciò che non cambia è la sostanza ovvero il reato di atti persecutori / stalking, che ricorre anche in questo contesto.

Conclusioni

Alla luce di quanto abbiamo detto, chiunque si trovi in una situazione simile, può dunque trovare tutela nella legge. C’è d’altronde il sostegno della Cassazione che ha apertamente parlato di punibilità della condotta dello stalker che manda reiterati messaggi persecutori e minacciosi non alla reale vittima ma a persone a questa collegate, nella sicurezza che questi poi riferiscano il contenuto delle comunicazioni all’effettivo bersaglio.

D’altronde lo stalking, come sopra accennato, altro non è che la persecuzione mirata a produrre stati di ansia e terrore in un’altra persona, molto spesso messa in pratica per ragioni sentimentali o di gelosia. Ma i risvolti penali sono evidenti, se pensiamo che questa nuova fattispecie è stata inserita nel nostro codice penale nel 2009 e se consideriamo che sono già molte le sentenze che hanno avuto ad oggetto condotte integranti il reato di stalking.

Infine ricordiamo che proprio la Cassazione è stata piuttosto chiara circa l’aspetto della durata della molestia, allo scopo della punibilità dell’autore. Ebbene, questo giudice ha affermato che il reato in oggetto non comporta una particolare durata temporale delle condotte, bastando la mera ripetizione delle stesse, individuabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia. Ciò ovviamente vale anche per il caso qui richiamato, ovvero quello legato alla sentenza 46834-22, citata in apertura.

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