La domanda invalidità civile oggi più facile per questa categoria, lo dice l’Inps in un messaggio

Un nuovo messaggio Inps, il n. 4212, fa luce circa il nuovo invio semplificato della domanda di invalidità civile per i minori. Alcune indicazioni utili riguardo a questo ulteriore passo avanti verso la sburocratizzazione dei servizi al cittadino.

Come al solito Inps si rivela molto utile a chiarire alcuni aspetti pratici dei rapporti dei lavoratori e dei pensionati con l’istituto, e perciò di fatto contribuisce a semplificare la vita di chi, più o meno frequentemente, si interfaccia con l’istituto per qualche ragione.

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Ebbene, con un nuovo recente messaggio, il n. 4212 del 2022, Inps ha spiegato nel dettaglio la procedura di semplificazione, per quanto riguarda la presentazione delle domande Inps per invalidità civile dei minori.

Ricordiamo subito che l’intervento è incluso nel quadro delle attività di semplificazione della presentazione e efficientamento istruttoria, per il riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità e delle collegate prestazioni economiche, finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vediamo allora più da vicino gli aspetti chiave di questo messaggio dell’istituto di previdenza.

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Servizio domande invalidità civile per i minori: il contesto di riferimento

Così come si verifica in campo di assegni pensionistici per invalidi civili, anche per i minori sussistono forme di sostegno alla disabilità. Il riferimento normativo di queste ultime si trova nella legge n. 118 del 1971 la quale ha il pregio di aver integrato le regole a favore di mutilati e invalidi civili in vigore fino a quel momento, prevedendo per la prima volta nel nostro paese, una definizione specifica dei minori da equiparare agli invalidi civili maggiorenni. In termini pratici, dall’entrata in vigore della legge n. 118 in poi è stato ritenuto invalido civile:

  • ogni cittadino di età più bassa dei 18 anni,
  • colpito da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo,
  • con difficoltà costanti nello svolgimento dei compiti scolastici e delle funzioni tipiche dell’età di riferimento.

In termini pratici ciò vuol dire che così come per i cittadini maggiorenni la valutazione dello stato di invalidità viene effettuata sulla capacità lavorativa rimanente, a causa di patologia o minorazione fisica, analogamente i minori possono essere affetti da una patologia rara – ma non per questo per forza essere invalidi. Saranno le ‘capacità scolastiche’ presenti o meno, a fare la differenza.

Iter di accesso alle agevolazioni per invalidità civile minori: alcune precisazioni

Come già per gli adulti che presentano una patologia rara, per accedere agli ammortizzatori sociali e alle agevolazioni fiscali collegate al riconoscimento di un’invalidità civile, occorre dar luogo ad una richiesta ad hoc e un medico abilitato al rilascio del certificato introduttivo. Il documento comprova le infermità invalidanti, cui poi segue la visita di accertamento gestita dell’istituto di previdenza.

In linea generale l’iter per conseguire l’invalidità civile è identico a quello per i maggiorenni, con la sola vera differenza significativa che per i minori non sono valevoli percentuali diverse in base alle capacità restanti, ma vi è semplicemente un riconoscimento e meno dell’invalidità civile.

Acclarata l’invalidità civile, al minore colpito da patologia o menomazione possono essere assegnati due distinti sussidi, alternativi tra loro:

  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’indennità mensile di frequenza.

In concreto, l’assegnazione di una delle due indennità è legata alla valutazione fatta da parte di Inps, sulla scorta dei certificati medici allegati.

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Semplificazione della procedura per la domanda

L’Inps, nel quadro delle attività connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha pubblicato il messaggio n. 4212 del 22 novembre scorso con cui spiega come funziona il servizio semplificato di acquisizione della domanda di invalidità civile per i minori.

In sintesi, la compilazione della domanda include varie sezioni che attengono, oltre ai dati legati alla richiesta di accertamento sanitario, anche ai dati amministrativi obbligatori per il versamento di un’eventuale prestazione economica. Come accennato in apertura, grazie a questo messaggio l’istituto di previdenza dettaglia e chiarisce l’iter di semplificazione per la presentazione delle richieste per invalidità civile dei minori e quindi fornisce ai cittadini un utile strumento di interpretazione.

Come accennato in apertura, l’intervento fa parte delle attività di semplificazione della presentazione ed efficientamento istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità civile, della disabilità e delle relative prestazioni economiche, che trovano finanziamento dal PNRR. Si tratta insomma di un evidente passo avanti verso la sburocratizzazione delle regole in materia.

In particolare, il nuovo servizio di cui al messaggio n. 4212 Inps è fruibile sul portale web dell’istituto con:

  • identità digitale – SPID di livello 2 o superiore;
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE).

Credenziali del minore o delega SPID

Si possono utilizzare le credenziali del minore (CIE oppure CNS) oppure alternativamente accedere al servizio con delega SPID, servendosi delle credenziali del genitore/tutore per conto del minore – come già precisato in passato dallo stesso istituto.

Per quanto riguarda la domanda di invalidità civile per i minori, ribadiamo che l’utente interessato dovrà compilare tutte le sezioni della domanda, inserendo i dati collegati alla richiesta di accertamento sanitario – ma anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Soltanto dopo potrà trasmettere la domanda selezionando “Invio domanda”.

Infine, non dimentichiamo che l’istituto ha annunciato che sta per essere introdotto un identico servizio anche per i patronati e per le associazioni di categoria abilitate. Di ciò si darà opportuno avviso con un successivo messaggio Inps.

Per ulteriori dettagli su questi argomenti rinviamo comunque al messaggio Inps n. 4212.

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