Novembre presenta un calendario ricco di scadenze fiscali e sono 5 le date da segnare in rosso l’ultimo giorno del mese.
Appuntamenti destinati a pensionati, dipendenti e partite IVA da segnare in rosso per non dimenticare gli impegni che li riguardano.
Il 30 novembre, infatti, è prevista la scadenza dell’invio del Modello Redditi persone fisiche per le partite IVA. Inoltre, è l’ultimo giorno anche per versare il secondo acconto delle imposte sui redditi 2022 e per le rate della rottamazione ter per le cartelle del 2022.
Tra le altre scadenze fiscali da segnare in questa data ci sono: l’invio per l’Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).
Un mese di novembre impegnativo per i dipendenti, i pensionati e le partite IVA che non devono distrarsi dimenticando importanti scadenze fiscali. Quindi, è necessario che cerchiano con il pennarello rosso il 30 novembre 2022 per fare attenzione a non dimenticare pagamenti fondamentali.
Ricordiamo che questa data rappresenta l’ultima opportunità per inviare la dichiarazione dei redditi da effettuare con il modello Redditi persone fisiche per le partite IVA. Però, se i dipendenti o i pensionati non avessero inviato in precedenza il modello 730, questo è il modello che devono utilizzare per mettersi in pari con il Fisco.
Dovrà essere effettuato anche il secondo acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Irap, Ires) se l’importo è inferiore ai 257,52 euro andrà versato in una unica soluzione. Invece, se l’importo è pari o superiore dovrà essere versata solo la seconda rata.
Ma le scadenze del 30 novembre non finiscono qui. Infatti, i contribuenti interessati devono provvedere:
Il 30 novembre rappresenta una data importante anche per la remissione in bonis. Si tratta di un modo per rimediare alle opzioni fiscali mancate che però richiede specifiche condizioni. L’errore, ad esempio, non deve essere stata già in precedenza contestato dal Fisco
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 33/E del 2022 può servire a sanare l’omessa comunicazione sulla cessione dei bonus edilizi. La sanzione minima prevista è di 250 euro.
L’importo potrà essere versato utilizzando il modello F24 inserendo il codice tributo “8114”.
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