Dopo una lunga trattativa è stato firmato il contratto per il personale delle scuole non statali impegnato nei servizi dell’infanzia.
Al tavolo delle trattative erano presenti i rappresentati della FISM (Federazione italiana scuole materne) e dei sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal.
Unici assenti, perché non hanno aderito all’accordo, Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal. La prima parte dell’aumento è decorso a partire dallo stipendio del mese di settembre. Il contratto prevede anche gli arretrati per adeguare gli stipendi pregressi.
Il contratto avrà vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e, come detto, la prima retribuzione è stata inserita nella busta paga di settembre.
Nello specifico, di tratta di un aumento complessivo sul minimo tabellare di 80 euro mensili per il livello VI, ossia i docenti. Tale aumento sarà suddiviso in due tranche:
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Nel dettaglio, ecco l’importo mensile riparametrato sugli stipendi in base ai livelli:
Di conseguenza, per effetto degli incrementi ecco i minimi tabellari:
Inoltre, il contratto prevede anche un salario di anzianità per tutto il personale, se, entro il 1° settembre 2023, ha maturato almeno 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. In questo caso, si aggiunge un aumento pari a 15 euro mensili su 13 mensilità.
Infine, l’accordo prevede anche una indennità una tantum al personale assunto entro il 1° settembre 2023 a causa della carenza di personale.
Infine, l’accordo prevede anche una indennità una tantum al personale assunto entro il 1° settembre 2023 a causa della carenza di personale. L’importo lordo sarà pari a 188,50 euro così suddiviso:
Tale indennità sarà riconosciuta per l 50% della retribuzione del mese di maggio 2023 e per il 50% nella retribuzione di settembre 2023 in base all’orario stabilito dal contratto.
I datori di lavoro, entro il 20 dicembre del 2022 e del 2023 devono attivare obbligatoriamente i servizi di welfare dal valore di 200 euro. Tali servizi dovranno essere utilizzati entro il 19 dicembre dell’anno successivo e potranno essere utilizzati anche per la previdenza complementare aderendo al Fondo Espero.
Il welfare contrattuale è destinato a tutti i lavoratori, esclusi quelli in prova, in forza dal 1° settembre o assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto:
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