Aumenti busta paga: rinnovato il contratto di questa categoria

Dopo una lunga trattativa è stato firmato il contratto per il personale delle scuole non statali impegnato nei servizi dell’infanzia.

Al tavolo delle trattative erano presenti i rappresentati della FISM (Federazione italiana scuole materne) e dei sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal.

contratto scuola
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Unici assenti, perché non hanno aderito all’accordo, Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal. La prima parte dell’aumento è decorso a partire dallo stipendio del mese di settembre. Il contratto prevede anche gli arretrati per adeguare gli stipendi pregressi.

Contratto scuola non statale: firmato il rinnovo FISM e aumenti in vigore

Il contratto avrà vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e, come detto, la prima retribuzione è stata inserita nella busta paga di settembre.

Nello specifico, di tratta di un aumento complessivo sul minimo tabellare di 80 euro mensili per il livello VI, ossia i docenti. Tale aumento sarà suddiviso in due tranche:

  • 40 euro dal 1° settembre 2022;
  • 40 euro dal 1° settembre 2023.

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Nel dettaglio, ecco l’importo mensile riparametrato sugli stipendi in base ai livelli:

  • I: 34,88 euro (1° settembre 2022) – 34,88 euro (1° settembre 2023) per un totale di 68,79 euro;
  • II: 36,25 euro (1° settembre 2022) – 36,25 euro (1° settembre 2023) per un totale di 72,50 euro;
  • III: 36,30 euro (1° settembre 2022) – 36,30 euro (1° settembre 2023) per un totale di 72,60 euro;
  • IV: 37,46 euro (1° settembre 2022) – 37,46 euro (1° settembre 2023) per un totale di 74,93 euro;
  • V: 39,50 euro (1° settembre 2022) – 39,50 euro (1° settembre 2023) per un totale di 79,01 euro;
  • VI: 40,00 euro (1° settembre 2022) – 40,00 euro (1° settembre 2023) per un totale di 80,00 euro;
  • VII: 43,95 euro (1° settembre 2022) – 43,95 euro (1° settembre 2023) per un totale di 87,89 euro;
  • VIII: 44,94 euro (1° settembre 2022) – 44,94 euro (1° settembre 2023) per un totale di 89,88 euro.

Minimi tabellari

Di conseguenza, per effetto degli incrementi ecco i minimi tabellari:

  • I: 1.312,06 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.346,94 euro (dal 1° settembre 2022) – 1.381,82 euro (dal 1° settembre 2023);
  • II: 1.363,46 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.399,71 euro (dal 1° settembre 2022) – 1.435,96 euro (dal 1° settembre 2023);
  • III: 1.365,44 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.401,74 euro (dal 1° settembre 2022) – 1.438,04 euro (dal 1° settembre 2023);
  • IV: 1.409,12 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.446,58 euro (dal 1° settembre 2022) -1.484,05 euro (dal 1° settembre 2023);
  • V: 1.312,06 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.525,36 euro (dal 1° settembre 2022) – 1.564,87 euro (dal 1° settembre 2023);
  • VI: 1.504,55 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.544,55 euro (dal 1° settembre 2022) – 1.584,55 euro (dal 1° settembre 2023);
  • VII: 1.652,99 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.696,94 euro (dal 1° settembre 2022) – 1.740,88 euro (dal 1° settembre 2023);
  • VIII: 1.690,38 euro (dal 31 dicembre 2018) – 1.735,32 euro (dal 1° settembre 2022) – 1.780,26 euro (dal 1° settembre 2023).

Salario anzianità, indennità una tantum e welfare

Inoltre, il contratto prevede anche un salario di anzianità per tutto il personale, se, entro il 1° settembre 2023, ha maturato almeno 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. In questo caso, si aggiunge un aumento pari a 15 euro mensili su 13 mensilità.

Infine, l’accordo prevede anche una indennità una tantum al personale assunto entro il 1° settembre 2023 a causa della carenza di personale.

Infine, l’accordo prevede anche una indennità una tantum al personale assunto entro il 1° settembre 2023 a causa della carenza di personale. L’importo lordo sarà pari a 188,50 euro così suddiviso:

  • 104 euro: per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
  • 84,50 euro: per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Tale indennità sarà riconosciuta per l 50% della retribuzione del mese di maggio 2023 e per il 50% nella retribuzione di settembre 2023 in base all’orario stabilito dal contratto.

I datori di lavoro, entro il 20 dicembre del 2022 e del 2023 devono attivare obbligatoriamente i servizi di welfare dal valore di 200 euro. Tali servizi dovranno essere utilizzati entro il 19 dicembre dell’anno successivo e potranno essere utilizzati anche per la previdenza complementare aderendo al Fondo Espero.

Il welfare contrattuale è destinato a tutti i lavoratori, esclusi quelli in prova, in forza dal 1° settembre o assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio anche non consecutivi.

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