Oltre ai permessi retribuiti, i familiari di persone con disabilità grave possono fruire del congedo straordinario purché ci sia la convivenza, anche tramite dimora temporanea.
Questo periodo di assenza dal lavoro, della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa (non è previsto infatti il cosiddetto ‘raddoppio’) spetta rispettando un preciso ordine di priorità.
Nello specifico, bisogna rispettare il seguente ordine:
Il requisito della convivenza è richiesto (tranne che per i genitori, anche adottivi o affidatari) dall’inizio del congedo e per tutta la sua durata.
Per inoltrare la domanda è necessario essere lavoratori dipendenti, anche part-time, e che la persona disabile sia in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3.
Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, volevo info su quali siano i requisiti e le modalità di richiesta per la residenza temporanea, per poter usufruire del congedo/aspettativa Legge 104 per assistenza parente. L’assistenza prevede ricovero ospedaliero dell’assistito per intervento e successiva convalescenza/riabilitazione. Grazie per la disponibilità. Cordiali saluti.”
Come già evidenziato, per richiedere il congedo straordinario deve esserci concomitanza tra convivenza e residenza anagrafica. Il requisito della convivenza è soddisfatto anche se si ha lo stesso indirizzo, numero civico ma interni diversi. Il domicilio invece non basta. Nelle circolari Inps n.32 del 6 marzo 2012 e Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 3 febbraio 2012 si evince che può essere accolta anche la residenza temporanea, da richiedere prima di iniziare il periodo di congedo straordinario retribuito.
Per iscriversi allo schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del D.P.R. 223/1989 è necessario rivolgersi al Comune in cui si desidera instaurare la dimora temporanea. Può essere richiesta da persone residenti in altro Comune italiano che abbiano il domicilio da non meno di 4 mesi, ma che non possono prendere la residenza (intesa come dimora abituale). L ‘interessato deve presentare l’apposita dichiarazione: non viene rilasciata una certificazione, bensì una comunicazione comprovante l’iscrizione.
Bisogna però sottolineare che, trascorsi 12 mesi, non si può più essere considerati temporanei, ma è necessario spostare la residenza. Se non si provvede personalmente, sarà l’ufficiale d’anagrafe che lo farà d’ufficio.
Rispondendo al quesito del lettore, evidenziamo che non viene concesso se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno (ossia per le 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che garantiscono assistenza continuativa. Sono previste queste eccezioni: interruzione del ricovero a tempo pieno per effettuare visite e terapie certificate; ricovero a tempo pieno di una persona con disabilità in stato vegetativo persistente; ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile grave per cui sia richiesta la presenza della persona che presta assistenza dalla stessa struttura. Consigliamo quindi di verificare tutti i requisiti.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.
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