Anticipo TFS o TFR, l’INPS lo rimborsa ma attenzione a questo particolare

Anticipo TFS o TFR, in alcuni casi lo rimborsa direttamente l’INPS. Ecco di cosa si tratta. 

Grazie alla circolare n.119 del 25 ottobre scorso abbiamo le istruzioni per sfruttare la garanzia del Fondo gestito dall’Inps, che copre l’80% dell’ammontare dell’anticipo di TFS / TFR.

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canvaNella recente circolare Inps n. 119 del 25 ottobre 2022 sono contenuti tutti i dettagli e le istruzioni Inps in merito al funzionamento e intervento del Fondo di garanzia ad hoc, in caso di anticipo TFS / TFR.

Ebbene l’istituto di previdenza copre l’80% delle somme anticipate, in ipotesi di inadempimento dell’ente tenuto all’erogazione.

Di seguito vogliamo vedere da vicino quando si attiva il Fondo di garanzia per i casi di anticipo TFS e TFR, e lo faremo proprio sulla scorta della recente circolare Inps n. 119 che reca le indicazioni per l’ipotesi di rilascio della garanzia nei confronti degli enti erogatori, delle banche e degli intermediari abilitati.

Anticipo TFS e TFR: la circolare n. 119 INPS e il contesto di riferimento

Ebbene, così come indicato nella circolare, in ipotesi di lavoratori subordinati del settore pubblico è la PA a dover rimborsare il prestito concesso dalla banca o istituto finanziario. Conseguentemente la banca dovrà far pervenire l’apposita richiesta di rimborso all’ente pubblico entro un termine di 30 giorni.

Ma il punto che interessa è proprio questo: dopo il periodo di non-pagamento, l’istituto che ha erogato la somma al lavoratore dovrà inviare una notifica all’istituto di previdenza entro 9 mesi dall’inadempimento. Ciò dovrà farlo a pena di inefficacia della garanzia, ed anzi in modo da far richiesta di intervento del Fondo di garanzia in caso di anticipo TFS / TFR.

In particolare l’art. 23 del decreto legge n. 4 del 2019 indica la possibilità di ottenere un anticipo dell’indennità di fine servizio, appunto il TFS / TFR a banche e intermediari finanziari. Ma attenzione perché il limite massimo della somma che può essere conseguita è pari a 45.000 euro. Non solo. E’ stato altresì previsto il citato Fondo di garanzia, la cui gestione è affidata all’istituto di previdenza, allo scopo di fronteggiare appunto l’esposizione e i rischi correlati agli anticipi delle somme da parte delle banche.

La circolare n. 119 da parte sua fornisce utili chiarimenti proprio in riferimento ai dipendenti che hanno scelto l’anticipo del TFS / TFR sulla scorta dell’art. 23 del decreto legge n. 4/2019 convertito con legge n. 26 del 2019, attraverso un finanziamento versato dal sistema bancario. Come accennato, la circolare n. 119 del 2022 dà peraltro istruzioni sul funzionamento e sull’attivazione della richiesta di garanzia, che copre l’80% dell’anticipo del TFS / TFR.

Le condizioni per conseguire la garanzia legata all’anticipo TFR / TFS

Le condizioni da rispettare per poter conseguire la citata garanzia sono essenzialmente due:

  • il pagamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo con scadenze ben precise e di cui si trova traccia nella circolare Inps n. 119;
  • la comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, attraverso l’indirizzo PEC che ha avuto registrazione all’interno del portale lavoropubblico.gov.it secondo i termini indicati nella circolare.

Pertanto proprio con riferimento a ogni richiesta di anticipo TFS / TFR, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei sopra accennati adempimenti gravanti sulla stessa banca.

Non dimentichiamo inoltre che con la circolare n. 131 del 2020 l’Inps ha dato le istruzioni operative per l’emissione della garanzia nei confronti degli enti erogatori, delle banche e degli intermediari finanziari.

Ricapitolando, la garanzia del Fondo gestito dall’Inps può essere fatta valere dalla banca se l’ente erogatore non è in grado di rimborsare l’anticipo del TFS o TFR. L’istituto di credito dovrà anzitutto spedire la richiesta di rimborso all’ente erogatore, entro un termine di 30 giorni e inserendo l’indirizzo PEC dell’Inps anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it in copia.

Se dopo i 30 giorni la somma non è rimborsata dall’ente erogatore, la banca potrà inviare una notifica all’Inps della richiesta di intervento del Fondo di garanzia entro 9 mesi dall’inadempimento totale o parziale.

In particolare, la richiesta deve essere compiuta con il modello MC77, con il nome “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”. Il modello è ottenibile sul sito Inps al percorso “Prestazioni e servizi”, “Moduli”.

Conclusioni

Grazie alla circolare n. 119 sopra menzionata, è stata fatta chiarezza da parte dell’Inps sulle modalità per far valere la garanzia statale sul non rimborso delle somme versate dalle banche ai dipendenti che abbiano fatto domanda di anticipo del TFS/TFR. In buona sostanza sarà obbligo dell’istituto di previdenza far fronte al mancato rimborso dell’anticipo TFS / TFR agli istituti di credito.

In pratica, l’ente previdenziale si occuperà del versamento dell’80% delle somme anticipate in virtù dell’attivazione del Fondo di garanzia ad hoc, di cui trova traccia nel decreto legge n. 4/2019 e che lo stesso legislatore ha affidato ai compiti dell’istituto di previdenza. Quest’ultimo potrà però poi surrogarsi nei diritti della banca verso le amministrazioni pubbliche inadempienti. Ecco perché le circolare Inps n. 119/2022 ha indicato con chiarezza le modalità con cui le banche e gli istituti creditizi potranno far valere la citata la garanzia statale sulle somme anticipate come TFS / TFR, in ipotesi di inadempienza delle amministrazioni obbligate al pagamento nei confronti degli aventi diritto.

Per tutte le ulteriori informazioni di dettaglio rinviamo comunque alla citata circolare Inps n. 199

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