Conosciamo le nuove regole sulla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE per non rischiare errori che costerebbero caro.
Il Quadro A della DSU deve essere compilando inserendo i dettagli della famiglia anagrafica. Attenzione alla presenza di studenti non residenti con i genitori.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente consente di conoscere la situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie italiane. A concorrere al calcolo del valore ISEE sono tutti i redditi e i beni di ogni componente del nucleo familiare. Iniziare a conoscere le nuove direttive sulla famiglia anagrafica stabilite con il Decreto Legge istitutivo del Reddito di Cittadinanza è fondamentale per non trovarsi impreparati a gennaio 2023, mese in cui si dovrà procedere con il calcolo dell’ISEE. La durata dell’Indicatore è di un anno civile ossia da gennaio a dicembre. Prima si procedere con il conteggio, prima si potrà utilizzare l’ISEE per accedere a Bonus e prestazioni.
La normativa sulla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE è stata modificata con il DL 4/2019. Conoscere l’applicazione delle nuove regole è importante per individuare il corretto nucleo di riferimento soprattutto in relazione ad uno studente che deve presentare l’ISEE all’università per richiedere specifiche prestazioni (esenzioni, borse di studio, riduzione delle tasse).
In generale, secondo il legislatore per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica ossia l’insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza e sono legate da un vincolo di matrimonio, parentela, tutela, di affinità, affettivo o di adozione. Per risalire alla famiglia anagrafica occorre fare riferimento allo Stato di Famiglia (reperibile presso l’anagrafe del proprio Comune di residenza).
Condizione necessaria ma non sufficiente è la coabitazione. Può succedere che familiari pur avendo la stessa residenza appartengano a famiglie differenti.
Prendiamo il caso di uno studente universitario – dunque di un figlio maggiorenne – con residenza differente da quella dei genitori ma a loro carico ai fini IRPEF. Studente non sposato, senza figli e, secondo la normativa (articolo 3 comma 5 DPCM 159/2013), appartenente al nucleo familiare di mamma e papà.
Nello specifico, l’articolo 2 comma 5 del DL 4/2019 aggiunge che il figlio maggiorenne che non convive con i genitori rientra nel loro nucleo familiare se ha meno di 26 anni al momento della presentazione della DSU, è a carico IRPEF dei genitori nel secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU e non ha coniuge né figli.
In caso di separazione dei genitori, lo studente dovrà scegliere in quale nucleo familiare essere inserito per tutta la durata di validità della DSU.
Se il figlio maggiorenne ha più o meno di 26 anni, non è a carico dei genitori e ha residenza diversa può essere considerato autonomo e dunque facente parte di un nucleo familiare distinto. Condizioni necessarie sono che la residenza sia fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da minimo due anni rispetto alla presentazione dell’ISEE per l’Università e che lo studente abbia percepito un reddito superiore a 9 mila euro nei due anni di imposta precedenti alla presentazione della DSU.
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