Confusione sul Superbonus: le Entrate correggono un errore inaspettato, l’ultimo aggiornamento

La circolare n. 33/E dell’Agenzia dell’Entrate è uscita in una nuova versione, dopo la segnalazione di alcuni errori compiuti in sede di redazione del documento, in materia di Superbonus e di proroga temporale per le unifamiliari.

Anche l’Amministrazione finanziaria, sempre molto utile nel dare chiarimenti e delucidazioni sui bonus casa e sul Superbonus, può sbagliare.

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Ma la circolare n. 33 delle Entrate del 6 ottobre è stata dopo alcune ore riveduta e corretta, nella parte in cui includeva errori in tema di proroga temporale per le villette unifamiliari.

Non si tratta però della prima volta: già lo scorso giugno l’Agenzia aveva dovuto correggere un precedente provvedimento, ovvero la circolare n. 23/E: alcune righe avevano infatti informato i lettori della correzione di un refuso in tema di data di scadenza del Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari.

Una svista simile a quella di alcuni mesi fa quella dei giorni scorsi, ma senza precisazioni dell’ente riguardo alla correzione. Semplicemente è uscita una nuova versione della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 per correggere gli errori nel paragrafo 7 del testo, debitamente segnalati. Vediamo più da vicino.

Superbonus: la nuova circolare n. 33/E delle Entrate

L’errore a cui l’Amministrazione ha dovuto provvedere con la correzione, attiene nuovamente al tema legato alla scadenza per le unifamiliari, con la differenza però che in questo caso si riferisce al requisito richiesto al 30 settembre 2022 – per dare luogo alla proroga al 31 dicembre di quest’anno.

In sintesi l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una correzione alla circolare 33/E, che non introduce niente di nuovo sull’argomento della responsabilità solidale nei crediti edilizi, ma modifica l’interpretazione e la lettura del Superbonus per le villette, ovvero le cosiddette ‘unifamiliari’. Il documento peraltro chiarisce quelle che sono le responsabilità solidali degli acquirenti dei crediti edilizi e il fattore di diligenza che collega gli acquirenti dei crediti edilizi (istituti di credito e istituti finanziari in particolare) alle possibili frodi.

Ma appunto, tra i temi affrontati nella circolare uscita lo scorso venerdì, anche quello sulla prossima scadenza del Superbonus per le unifamiliari. In particolare alcuni punti della circolare delle Entrate non facevano piena luce sul conteggio effettivo del 30% dei lavori entro il 30 settembre scorso, per poter fruire della detrazione al 110% di tutte le spese sostenute fino a fine 2022.

La correzione della circolare 33/E del 2022 risponde ad un ben preciso intento: confermare che per raggiungere il 30% non ha importanza il versamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, essendo invece obbligatoria – in considerazione di come è formulata la normativa in materia di lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre – la mera realizzazione di almeno il 30% dell’intervento totale.

Che cosa è stato corretto nella circolare 33/E delle Entrate

In particolare le segnalazioni immediate di incongruenze nel testo riguardavano il paragrafo 7 alla pagina 32 della circolare. Alla luce di una prima lettura la circolare sembrava imponesse come obbligo per acclarare il raggiungimento della soglia del 30% dei lavori complessivi, anche il pagamento delle opere – oltre ovviamente al completamento effettivo dei lavori.

Tuttavia proprio questo era parso contraddittorio rispetto al meccanismo ed alle richieste della norma, ma altresì con altri chiarimenti giunti sul tema del 30% dei lavori nel Superbonus per le villette o edifici unifamiliari. Era dunque necessario ‘riallinearsi’ alle regole del Superbonus sul punto, una maxi agevolazione che – comunque – non ha finora brillato di certo per linearità delle regole e chiarezza della loro formulazione.

Perciò, come accennato, ‘in sordina’ l’Agenzia delle Entrate ha operato la correzione alla circolare pubblicata lo scorso venerdì. Ora infatti non fa più riferimento a pagamenti per lavori eseguiti, ma soltanto a lavori eseguiti. La modifica è indubbiamente significativa non soltanto per restituire logica a tutte le regole e chiarimenti in tema di Superbonus, ma anche e soprattutto per aiutare beneficiari e tecnici ad aver più chiaro un meccanismo assai articolato e complesso. In buona sostanza, onde accedere alla proroga al 31 dicembre di quest’anno rileva esclusivamente il 30% dei lavori realizzati e non il pagamento degli stessi.

Ricordiamo infine che laddove sia stata scaricata tempestivamente la circolare, è opportuno andare a controllare che non sia la prima versione (quella con errori). Se lo è, è raccomandabile scaricare al più presto la versione aggiornata e corretta del testo dell’Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus, villette e  percentuale di lavori realizzati che permettono di conseguire l’agevolazione.

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