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Economia

Caldaia: la manutenzione spetta all’inquilino oppure al proprietario? A molti non è chiaro

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Un proprietario che affitta una casa deve ben indicare nel contratto come sono suddivise le spese di manutenzione, ad esempio, della caldaia.

Affittare una casa potrebbe essere economicamente meno dispendioso rispetto a essere proprietari di una casa. Almeno all’apparenza.

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In molti, infatti, per risparmiare sulle spese scelgono di prendere in affitto una casa. In realtà anche in questo caso gli inquilini sono tenuti a delle spese per la manutenzione, ad esempio, della caldaia.

Caldaia: la manutenzione spetta all’inquilino oppure al proprietario? A molti non è chiaro

Il contratto di affitto deve contenere chiaramente come saranno suddivise le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie. Anzi, l’articolo 1575 del Codice civile dispone che il proprietario (locatore) consegni all’inquilino (affittuario o conduttore) l’immobile «in buono stato di manutenzione». Di contro, l’affittuario «deve mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto».

Il successivo articolo 1576 stabilisce che il proprietario «deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del locatario».

Insomma, la manutenzione della caldaia a chi spetta? In una contesa a spuntarla è il proprio il proprietario. Questo perché la manutenzione ordinaria della caldaia spetta sempre all’inquilino. Ma anche la sostituzione di piccoli componenti che con il tempo e l’utilizzo si possono usurare.

Infatti, spettano all’inquilino:

  • la sostituzione dei componenti per usura;
  • la certificazione di conformità;
  • il pagamento della tassa alla ASL;
  • la pulizia dei filtri con intervento di un tecnico.

Invece, in caso di manutenzione straordinaria, ad esempio, sostituzione di pezzi fondamentali. Oppure, l’acquisto e l’installazione della caldaia. Lo chiarisce la sentenza numero 19744 del 2014 nella quale vi è la differenza tra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. Con quest’ultima si intende la riparazione dell’impianto nel caso in cui il guasto alla caldaia dipendesse dalla rottura di uno dei suoi componenti.

Anche se la responsabilità non è dell’inquilino, ma dovuto a eventi naturali come fulmini o sbalzi di corrente, il proprietario dell’immobile dovrà pagare le spese di riparazione. Invece, le spese di adeguamento dell’impianto della caldaia spettano sempre all’inquilino. Così come un guasto dovuto alla mancanza di manutenzione ordinaria.

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