Le persone con disabilità grave e i loro familiari, se lavoratori dipendenti, possono usufruire di permessi retribuiti legge 104.
I permessi spettano ai genitori, anche se affidatari o adottivi, dei figli disabili gravi; al coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Per i permessi fruiti a giorni e a ore, l’indennità si basa sulla retribuzione effettivamente corrisposta. I genitori di figli disabili in situazione di gravità e minori di 3 anni, possono in alternativa scegliere il prolungamento del congedo parentale. In questo caso i permessi saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta. Durante l’utilizzo dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare. Anche la quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione presa a riferimento per l’indennità.
La ‘situazione di gravità’ ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 articolo 3 comma 3 deve essere riconosciuta dall’apposita commissione integrata ASL/INPS.
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, usufruisco già dei tre giorni di 104 per mia madre di 96 anni con residenza in altro domicilio. A mia suocera di 92 anni è stata riconosciuta la 104 per disabilità grave. Posso usufruire dei tre giorni per mia madre e dei tre giorni per mia suocera in modo distinto l’uno dall’altro? Grazie per l’assistenza.”
I tre giorni di permesso mensili sono concessi a parenti e affini di terzo grado solo se i genitori, il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti. Inoltre la persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture pubbliche o private che garantiscano assistenza continua (a parte alcune eccezioni).
Allo stesso modo, come evidenziato dalla circolare INPS 32/2012, il cumulo di più permessi per uno stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge, un parente o un affine entro il primo grado. Oppure anche entro il secondo grado nel caso in cui uno dei genitori, il coniuge della persona disabile, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto abbiano compiuto i 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Inoltre è necessario dimostrare che le due persone con disabilità in situazione di gravità abbiano necessità di assistenza con tempi e modalità differenti. Deve infatti essere esclusiva e continua per entrambi.
La cumulabilità non è permessa se è possibile assistere i due disabili contemporaneamente, oppure se ci sono altre persone che possono occuparsene.
Nel caso evidenziato dalla lettrice quindi, essendo suocera e nuora affini di primo grado, la cumulabilità è permessa se sussistono le condizioni precedentemente evidenziate.
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