Le persone con disabilità possono acquistare un veicolo usufruendo di diverse agevolazioni, tra cui l’esenzione dal pagamento del bollo auto.
Infatti, ai sensi della legge 104/92, i disabili e i loro familiari hanno diritto a una detrazione Irpef del 19% sull’acquisto e la riparazione del mezzo e all’IVA agevolata del 4%, anziché del 22%.
Inoltre sono esentati dal pagamento, oltre che del bollo, anche dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (PRA). Ci sono però delle limitazioni. La detrazione fiscale si applica fino a un massimo di 18.075,99 euro e spetta una sola volta nel corso di un quadriennio (che decorre dalla data di acquisto.) Mentre l’IVA al 4% è applicabile su auto nuove e usate a patto che abbiano una cilindrata di:
L’aliquota agevolata viene applicata solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui è fiscalmente a carico.
Un nostro lettore ha inviato il seguente quesito: “Salve, mia moglie ha la 104, art. 3 comma 1, ed è titolare di una Punto. Domanda: può usufruire dell’esenzione bollo, anche se la sua patente è scaduta (ovvero non guida più)? Grazie.”
Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge 104/92 nel settore auto le persone:
Per essere esentati dal pagamento del bollo auto, sempre tenendo conto dei limiti di cilindrata, è necessario che la persona con disabilità presenti, solo per il primo anno, la documentazione prevista.
Tutti i documenti vanno inoltrati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
L’ufficio tributi dell’ente Regione si occupa di concedere le esenzioni: nel caso in cui questi uffici non sono stati istituiti, ci si può rivolgere all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune Regioni si avvalgono dell’Aci.
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare del quale è fiscalmente a carico. Una persona è fiscalmente a carico quando ha un reddito annuo non superiore a 2840,51 euro (non vanno conteggiate le provvidenze assistenziali come indennità, pensioni o assegni erogati agli invalidi civili). L’esenzione è permanente ed è valida anche per gli anni successivi. Quindi non è necessario inviare nuovamente la documentazione.
Nel momento in cui dovessero venire meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se il veicolo viene demolito oppure venduto), spetta all’interessato darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente che l’ha concessa, in modo da evitare il recupero dei tributi e le sanzioni.
Nel caso descritto dal lettore, il beneficio spetta se ci sono i requisiti sopra descritti. Inoltre, non decade se la patente è scaduta perché l’importante è che l’auto sia utilizzata, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità.
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