La platea dei beneficiari dell’esenzione ticket sanitario per reddito potrebbe allargarsi includendo gli inoccupati. Il Mef non è concorde.
Il Consiglio di Stato è arrivato alla conclusione che anche gli inoccupati devono poter ottenere l’esenzione per reddito al pari dei disoccupati.
L’accesso all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario è legata al soddisfacimento di alcune condizioni. Si ottiene l’esenzione per malattie croniche, per patologie rare, per età anagrafica e per rispetto di requisiti reddituali. Proprio con riferimento al reddito, rientrano nell’agevolazione i bambini di età inferiore a tre anni e gli over 65 con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro; i percettori di pensioni sociali e di pensioni al minimo e i disoccupati. Quest’ultima categoria deve rispettare la soglia reddituale limite di 8.263,31 euro (11.362,05 se coniugati). Da pochi giorni, in seguito ad interlocuzioni che durano da anni tra Consiglio di Stato e vari ministeri coinvolti, si è giunti alla conclusione che la distinzione disoccupato e inoccupato sia ormai superata. Di conseguenza entrambi hanno diritto all’esenzione.
I giudici del Consiglio di Stato hanno risposto ad un quesito del Ministero della Salute del 2017 definendo superata la distinzione tra disoccupati e inoccupati in relazione all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Il generico riferimento della normativa ai disoccupati deve in realtà includere anche la categoria degli inoccupati ossia coloro che non hanno avuto un impiego lavorativo precedente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali condivide la conclusione del CdS mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze non approva l’argomentazione. La nuova interpretazione della normativa, infatti, comporterebbe maggiori oneri per le casse dello Stato. Un allargamento della platea è da valutare, dunque, in termini di copertura finanziaria ma il CdS afferma che per una questione di soldi non può essere disattesa una corretta lettura della Legge.
Al momento la maggior parte delle Regioni non ha esteso l’esenzione agli inoccupati. Il regime favorevole continua ad essere limitato ai disoccupati per evitare complicazioni di sostenibilità economica. Secondo il Consiglio di Stato, però, l’abrogazione del Decreto Legge numero 181/2000 ha determinato l’eliminazione delle differenze tra le due categorie su cui si basava l’inclusione dell’una nell’esenzione e l’esclusione dell’altra.
Le novità sopraggiunte non possono essere ignorate per il CdS anche l’ampliamento della platea comporterà una maggiore spesa pubblica. La richiesta è di una adeguata copertura finanziaria che permetta agli inoccupati con reddito fino a 8.263,31 euro se single o 11.362,05 euro se coniugati (più 516,45 euro a figlio a carico) di accedere all’esenzione per reddito. In conclusione si attende una modifica legislativa che definisca la questione.
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