L’indennità di disoccupazione viene erogata in caso di dimissioni volontarie? Scopriamo le condizioni per richiedere la Naspi.
I lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione hanno diritto alla Naspi. Vale anche per le dimissioni volontarie?
La Naspi è un’indennità economica erogata mensilmente ai lavoratori che si ritrovano senza lavoro non per colpa loro. Destinatari sono i titolari di contratti di lavoro subordinato compresi apprendisti, soci di cooperative, personale artistico, dipendenti a tempo determinato delle PA che sono rimasti involontariamente privi dell’occupazione. L’involontarietà, dunque, è condizione necessaria per poter ottenere l’erogazione dell’indennità di disoccupazione. Le dimissioni volontarie, quindi, non sono accettate a meno che non si verifichino particolari circostanze. Scopriamo le eccezioni che faranno ricevere l’importo mensile pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni.
L’INPS stabilisce che l’accesso alla Naspi è consentito qualora le dimissioni volontarie siano collegate a comportamenti altrui che determinano l’impossibilità di continuare il rapporto di lavoro. Il lavoratore, dunque, dovrà essere stato “spinto” a chiedere le dimissioni oppure dovranno intervenire altre circostanze.
La Naspi spetta alle donne lavoratrici che rassegnano le dimissioni nel periodo della maternità (due mesi prima della presunta data del parto fino al terzo mese dopo la nascita) presentando domanda all’Ispettorato del Lavoro. L’indennità, poi, spetta in caso di volontarietà contemporanea del dipendente e del datore di lavoro di terminare il rapporto di lavoro. Un ultimo caso prevede l’erogazione della Naspi ai lavoratori riassunti dopo le dimissioni volontarie che poi perdono nuovamente il lavoro ma involontariamente.
Chi rispetta i requisiti di accesso alla Naspi riceverà l’indennità per un periodo di tempo pari al numero di settimane equivalente alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. Il periodo di fruizione della Naspi è coperto da contributi figurativi e, come accennato, l’importo spettanti è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni (in alcuni casi arriva anche fino a 1.000 euro). A partire dal sesto mese (otto per gli over 55), però, la cifra si riduce ogni mese del 3%.
Tra i requisiti richiesti per inoltrare la domanda citiamo tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti all’invio della richiesta. L’inoltro dovrà avvenire telematicamente utilizzando il portale dell’INPS entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro. In alternativa è possibile utilizzare il contact center (803 164 da fisso o 06 164 164 da mobile) o avvalersi dell’aiuto di CAF e patronati.
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